Pensione di reversibilità al figlio inabile: requisito sanitario accertato con CTU (Corte dei Conti Sez. giur. Toscana n. 12 del 02.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto alla pensione di reversibilità del figlio maggiorenne inabile presuppone il concorso di un requisito economico e di un requisito sanitario. Quest’ultimo richiede l’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa e va accertato con criterio concreto, avendo riguardo al possibile impiego delle energie lavorative residue in relazione al tipo di infermità e alle generali attitudini del soggetto. Il riconoscimento dell’invalidità civile non è dirimente, fondandosi su presupposti diversi. La CTU medico legale, se adeguatamente motivata, può dimostrare la sussistenza del requisito sanitario alla data del decesso del dante causa, anche in difetto del cento per cento della capacità lavorativa astratta.
Il Fatto
Il ricorrente ha chiesto la pensione di reversibilità del padre, deceduto nel dicembre 2021, ai sensi dell’art. 22 della legge n. 903 del 1965, avendo presentato domanda nel febbraio 2022. L’INPS aveva rigettato l’istanza sul presupposto che la Commissione Medica di Verifica di Firenze avesse escluso lo stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa alla data del decesso. Il ricorrente ha dedotto di essere affetto sin dalla nascita da gravi patologie e di essere sempre vissuto a carico del genitore, con cui ha coabitato fino al decesso.
Costituendosi, l’Istituto ha chiesto il rigetto del ricorso, assumendo il carattere vincolante dell’accertamento medico e l’irrilevanza del riconoscimento dell’invalidità civile. Il giudice ha disposto una CTU medico legale, affidata al Collegio Medico Legale presso la Corte dei conti, con ordinanza n. 39 del 2024, poi prorogata.
La Motivazione della Corte
La questione riguarda l’individuazione della disciplina applicabile e l’accertamento dei presupposti della pensione ai superstiti. Il giudice richiama l’art. 1, comma 41, della legge n. 335 del 1995, che ha esteso la disciplina dell’assicurazione generale obbligatoria a tutte le forme esclusive o sostitutive. Poiché il decesso del dante causa è avvenuto dopo l’entrata in vigore di tale legge, trova applicazione l’art. 22 della legge n. 903 del 1965, che riconosce la pensione ai figli di qualunque età inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso.
La norma individua due requisiti. Quello economico, disciplinato dal comma 7, richiede il sostentamento continuativo da parte dell’assicurato o del pensionato prima del decesso. Quello sanitario è definito dall’art. 8 della legge n. 222 del 1984, che considera inabili le persone in assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa di infermità o difetto fisico o mentale.
Quanto al requisito sanitario, la Corte richiama Cass. Sez. Lav. ord. n. 19530/2024, secondo cui va applicato un criterio concreto, verificando la permanenza di una capacità di svolgere attività idonee nel quadro dell’art. 36 Cost. e tali da procurare una fonte di guadagno non simbolico.
La CTU ha concluso che alla data del decesso le infermità del ricorrente determinavano la sua assoluta e permanente impossibilità lavorativa. Il giudice non ravvisa ragioni per discostarsi dagli esiti della consulenza, adeguatamente motivata e supportata dall’analisi della documentazione medica e dalla visita diretta. La relazione evidenzia un quadro di disabilità intellettiva ed epilessia, con progressivo decadimento cognitivo-comportamentale e assenza di capacità di autogestione.
Il requisito della c.d. vivenza a carico, non contestato dall’Istituto, postula la non autosufficienza economica dell’orfano e il pregresso mantenimento continuativo da parte del dante causa, secondo Sez. III centr. n. 104/2022. Entrambi gli elementi risultano provati dal certificato di residenza e dall’estratto conto previdenziale. Il ricorso è pertanto accolto, con decorrenza dal primo gennaio 2022, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sull’importo eccedente, con condanna dell’INPS alle spese di lite.
Nota della Redazione
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