Pensione privilegiata al militare di leva e decorrenza dalla domanda (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 9 del 02.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Al militare di leva che abbia contratto, per fatti di servizio, infermità ascrivibili a una delle categorie della Tabella A annessa alla legge n. 313/1968 spetta la pensione privilegiata ordinaria quando la menomazione, per la sua natura e il suo grado, non sia suscettibile di miglioramento con il tempo, ai sensi dell’art. 67, comma 1, del d.P.R. n. 1092/1973. Il rapporto di causalità, ovvero di concausalità efficiente e determinante, richiesto dall’art. 64 del d.P.R. n. 1092/1973, va accertato con riguardo alla data di insorgenza della patologia e non a quella del congedo. La decorrenza del trattamento pensionistico privilegiato va fissata alla data della domanda di pensione privilegiata, restando irrilevante il periodo intermedio in cui l’infermità sia rimasta stabilizzata. La domanda di aggravamento ex art. 70 del d.P.R. n. 1092/1973, definita con autonoma concessione, non fa venir meno l’interesse del ricorrente all’accertamento della diversa e anteriore decorrenza.

Il Fatto

Il ricorrente, ex militare di leva cessato dal servizio per fine ferma, ha chiesto il riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata ordinaria di 8ª categoria Tabella A per esiti di osteomielite cronica riacutizzata di tibia sinistra, chirurgicamente trattata, con decorrenza dalla data del congedo. Il Ministero della Difesa, con decreto n. 74 del 3.01.2007, aveva invece riconosciuto la dipendenza da causa di servizio ma concesso la sola indennità una tantum pari a tre annualità di Tabella B.

Il primo giudizio si concludeva con sentenza di rigetto, annullata dalla Sezione III Giurisdizionale Centrale per motivazione apparente, con rimessione al giudice di primo grado. Nel frattempo, con decreto n. 383 del 13.11.2012, l’Amministrazione aveva concesso al ricorrente la pensione di 8ª categoria Tabella A dall’1.01.2012 per constatato aggravamento. Residua quindi la sola questione della decorrenza anticipata del trattamento.

La Motivazione della Corte

Il giudice rigetta in via preliminare l’eccezione di inammissibilità per acquiescenza. Il ricorrente aveva tempestivamente impugnato il decreto del 2007, adottato a fronte della domanda di pensione privilegiata presentata nel 1994, e la sola riscossione dell’indennità non configura adesione al provvedimento.

Nel merito, il Collegio richiama l’art. 67, comma 1, del d.P.R. n. 1092/1973, applicabile anche ai militari in servizio di leva, e l’art. 64 in tema di rapporto di causalità ovvero di concausa efficiente e determinante. Il fatto di servizio non deve essere l’unica causa dell’infermità, potendo coesistere più concause.

La decisione si fonda sul parere della Sezione speciale del Collegio medico-legale presso la Corte dei conti, reso il 10.07.2023. Il consulente ha ritenuto la patologia correttamente diagnosticata ma sottostimata nell’ascrivibilità, essendo meritevole della 8ª categoria Tabella A già alla data del verbale del 09.11.1999. Gli esiti risultano stabilizzati e immodificati dalla data dell’istanza di dipendenza del 1994; l’intervento chirurgico di bonifica ha solo freezato il peggioramento del quadro clinico.

Il giudice respinge l’argomento di contraddittorietà tra la domanda di aggravamento e la richiesta di decorrenza anteriore. I due procedimenti sono collegati solo fattualmente e mantengono autonomia funzionale, residuando in capo al ricorrente un’utilità sostanziale rilevante anche ai sensi dell’art. 100 c.p.c.

Il ricorso è quindi accolto, con riconoscimento della pensione privilegiata di 8ª categoria Tabella A e dei ratei dal 14.01.1994 sino all’1.02.2012, oltre interessi legali o, se più favorevole, rivalutazione monetaria secondo i criteri delle Sezioni riunite (QM n. 10/2002 e QM n. 6/2008), con deduzione dell’indennità una tantum già percepita. Le spese, liquidate forfettariamente in € 1.500,00 oltre accessori, seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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