Estinzione del giudizio pensionistico per mancata notifica e rinuncia agli atti (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 130 del 21.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel rito pensionistico pubblico, cui è applicabile il rito del lavoro, i principi di oralità, concentrazione e immediatezza impongono, in caso di mancata comparizione delle parti alla prima udienza, la cancellazione della causa dal ruolo e l’estinzione immediata del processo. Gli artt. 181 e 309 c.p.c., letti in senso costituzionalmente orientato alla luce degli artt. 24 e 111 Cost., vanno interpretati nel senso della ragionevole durata e dell’efficienza processuale. La successiva dichiarazione espressa di rinuncia agli atti, con cui la parte ricorrente riconosca di non aver notificato l’atto introduttivo e il decreto di fissazione dell’udienza, consolida l’esito estintivo.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di trattamento pensionistico in qualità di ex militare, ha chiesto la rideterminazione della pensione con attribuzione dei benefici di cui all’art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973, ossia il ricalcolo della quota retributiva con aliquota di rendimento al 44%, oltre rivalutazione e interessi. Il giudizio è stato assegnato a un nuovo Consigliere dopo il trasferimento del magistrato originariamente titolare.

Con provvedimento di fissazione dell’udienza, comunicato alla parte ricorrente il 6 novembre 2023, la trattazione è stata disposta per il 21 marzo 2024. Il 19 marzo 2024 la parte ricorrente ha depositato rinuncia agli atti, precisando di non aver notificato alla controparte né il ricorso né il decreto di fissazione dell’udienza. All’udienza pubblica nessuno è comparso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva, in via preliminare, che non risulta in atti la prova della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza alla parte resistente. Tale circostanza non può essere superata dalla ritualità della comunicazione effettuata dalla Segreteria al domicilio digitale indicato in ricorso, avvenuta il 6 novembre 2023, poiché la comunicazione dell’ufficio non equivale alla notificazione a iniziativa di parte.

A ciò si aggiunge il deposito, in data 19 marzo 2024, di un formale atto di rinuncia agli atti del giudizio, nel quale la parte ricorrente ha dichiarato di non aver provveduto alla notifica dell’atto introduttivo e del provvedimento di fissazione dell’udienza. La Corte legge la dichiarazione come conferma della volontà di non coltivare ulteriormente il giudizio.

La Corte richiama i principi di oralità, concentrazione e immediatezza che caratterizzano il rito del lavoro, applicabile anche al processo pensionistico pubblico. Da essi deriva che, in caso di mancata comparizione delle parti alla prima udienza, si debba procedere alla cancellazione della causa dal ruolo e all’estinzione immediata del processo. Le norme di riferimento sono individuate negli artt. 181 e 309 c.p.c., in collegamento con gli artt. 24 e 111 Cost., secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata che valorizza la ragionevole durata del processo e l’efficienza processuale.

Nel caso concreto la Corte sottolinea che l’effetto estintivo non deriva soltanto dalla contumacia delle parti, ma è rafforzato dalla successiva dichiarazione espressa di rinuncia, che impone l’immediato provvedimento estintivo. La decisione non statuisce sul merito della pretesa pensionistica, restando il giudizio chiuso in rito. Nulla è disposto per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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