Controllo sui bilanci ASST: inventari, opere pubbliche e tensioni di cassa (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 332 del 15.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel controllo sugli enti del servizio sanitario regionale la Sezione regionale di controllo verifica l’affidabilità delle scritture patrimoniali e la sostenibilità della gestione di cassa. La corretta tenuta degli inventari e la verifica fisica periodica dei cespiti costituiscono presupposto di certificabilità del bilancio; la loro carenza integra ipotesi di irregolarità finanziaria. La programmazione e la progettazione delle opere pubbliche devono fondarsi su una ricognizione effettiva del contesto di esecuzione, per contenere varianti e proroghe. Il parziale trasferimento delle risorse regionali incide sulla consistenza della cassa e impone all’ente di segnalare tempestivamente alla Regione le tensioni finanziarie.

Il Fatto

La Sezione regionale di controllo per la Lombardia ha esaminato le relazioni del Collegio sindacale sui bilanci d’esercizio 2022 e 2023 di un’azienda socio-sanitaria territoriale, nonché l’acquisto effettuato in autonomia ai sensi dell’art. 1, comma 580, della legge n. 208/2015. L’istruttoria è partita dalle osservazioni formulate nel precedente procedimento di controllo sul triennio 2019-2021.

I profili di approfondimento hanno riguardato la tempistica dell’inventario fisico periodico, il cronoprogramma degli interventi immobiliari, l’ammodernamento delle apparecchiature elettromedicali, il finanziamento regionale, gli scostamenti tra bilancio preventivo e consuntivo e l’affidamento in deroga di dispositivi monouso.

La Motivazione della Corte

Sull’inventario la Sezione ricorda che l’affidabilità delle scritture patrimoniali presuppone la verifica della corrispondenza tra consistenza fisica dei beni e risultanze inventariali, con procedure di controllo interno idonee. La rilevazione di carenze nella ricognizione fisica dei beni integra un’ipotesi di irregolarità finanziaria. La procedura regionale impone una verifica almeno triennale dell’intero patrimonio; l’azienda ha rappresentato il completamento entro il 2027.

Sugli interventi immobiliari la Corte osserva che la programmazione è atto di individuazione degli obiettivi e strumento di razionalizzazione della spesa, con stretto collegamento tra programmazione gestionale e contabile. Le criticità insorte in esecuzione appaiono riconducibili a problemi affrontabili già in fase di progettazione: una corretta progettazione deve tener conto del contesto di fatto per limitare varianti e proroghe. L’ente dovrà monitorare il contenzioso e valutarne il rischio in bilancio.

Sul finanziamento regionale la Sezione rileva che il trasferimento parziale delle risorse non è neutro sulla cassa. Il quick ratio pari a 0,42 evidenzia dubbi sulla capacità di far fronte agli obblighi a breve. Si invita l’azienda a rappresentare alla Regione l’esigenza di rispettare le scadenze del 31 dicembre e del 31 marzo dell’anno successivo, come previsto dall’articolo 3, comma 7, del decreto-legge n. 35/2013.

Sugli scostamenti tra preventivo e consuntivo, il bilancio espone un risultato pari a zero per effetto di assegnazioni definitive che seguono la chiusura dell’esercizio. Il meccanismo, pur conforme alle determinazioni regionali, conduce a un saldo contabile non pienamente rappresentativo della gestione effettiva, a discapito della trasparenza.

Sull’acquisto in deroga, la Sezione prende atto della motivazione fondata sull’inidoneità del bene in convenzione, ma osserva che gli acquisti centralizzati assolvono la loro funzione solo se tempestivi e a prezzi migliori. La deliberazione si chiude con gli inviti e le disposizioni di trasmissione e pubblicazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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