Proventi sanzioni codice della strada e vincoli di spesa del personale (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 418 del 10.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La quota dei proventi delle sanzioni amministrative che il Comune destina a finalità previdenziali e assistenziali per il personale della Polizia Locale, ai sensi dell’art. 208, comma 4, lett. c) del d.lgs. n. 285/1992, è esclusa dal calcolo del limite di cui all’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, ma resta soggetta alle norme della finanza pubblica e, in particolare, al vincolo posto dall’art. 1, commi 557, 557-quater e 562 della legge n. 296/2006 alla spesa per il personale. Tale vincolo è tuttora in vigore e non derogabile. La destinazione delle somme in favore del personale come contributi datoriali al fondo di previdenza complementare Perseo è subordinata alla riscossione dei proventi, non alla loro mera accertabilità.

Il Fatto

Il Sindaco di un comune ha formulato al giudice contabile due quesiti. Il primo riguarda l’assoggettabilità ai limiti della spesa di personale delle somme destinate a misure di welfare, assistenza e previdenza a favore del personale della Polizia Locale, con particolare riferimento al fondo Perseo. Il secondo, di carattere applicativo, concerne il momento in cui il fondo può essere liquidato: se sia sufficiente l’accertamento degli introiti delle sanzioni per violazioni del Codice della strada o occorra la loro effettiva riscossione.

La questione giunge alla Sezione regionale di controllo nell’esercizio della funzione consultiva attribuita alla Corte dei conti in materia di contabilità pubblica, ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003.

La Motivazione della Corte

La Sezione verifica anzitutto i requisiti di ammissibilità. Sotto il profilo soggettivo, il quesito è ammissibile perché formulato dal Sindaco, legale rappresentante dell’Ente ai sensi dell’art. 50 TUEL. Sotto il profilo oggettivo, i quesiti afferiscono al rapporto tra la disciplina vincolistica contabile e le misure di natura previdenziale e assistenziale a carico degli enti territoriali, materia riconducibile alla contabilità pubblica.

Nel merito, la Corte ricorda che l’art. 208, comma 4, lett. c) del Codice della strada consente agli enti locali di destinare una quota dei proventi delle sanzioni a misure di assistenza e previdenza per il personale di polizia municipale.

Sul primo quesito, la Sezione rinvia alla propria recente deliberazione 403/2025/PAR, che a sua volta richiama la 281/2025/PAR, confermando che la quota destinata a finalità previdenziali e assistenziali è esclusa dal limite dell’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, ma resta soggetta al vincolo dell’art. 1, commi 557, 557-quater e 562 della legge n. 296/2006, ancora vigente e non derogabile, posto a tutela del contenimento della spesa di personale.

Sul secondo quesito, la Corte richiama l’art. 98 del CCNL del comparto funzioni locali (triennio 2019-2021), già letto in relazione all’analoga previsione dell’art. 56-quater del previgente CCNL con la deliberazione LOMBARDIA/369/2019/PAR. La norma fa riferimento ai proventi riscossi dagli enti, non semplicemente accertati. Tale lettura è coerente con l’esigenza di scongiurare qualsiasi impatto negativo sul bilancio dell’ente derivante dalle misure di assistenza e previdenza. L’effetto si realizza solo quando l’ufficio competente ha verificato l’effettivo incasso degli introiti.

Ne segue che la destinazione delle somme come contributi datoriali al fondo Perseo è subordinata alla riscossione dei proventi di riferimento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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