Errore scusabile dell’agente contabile e discarico nel giudizio di conto (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 14 del 29.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto, l’accertata irregolarità della gestione non comporta addebito di responsabilità a carico dell’agente contabile quando questi abbia operato in errore scusabile, confidando in una prassi amministrativa consolidata. Il mutamento del formante giurisprudenziale e l’integrazione della circolare applicativa rendono la diversa regola di redazione del conto conoscibile solo dal momento della sua affermazione. L’errore scusabile e l’assoluta novità della questione integrano le gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese di giudizio, ai sensi del secondo comma dell’art. 92 cod. proc. civ., come integrato dalla sentenza additiva della Corte costituzionale.
Il Fatto
La vicenda riguarda il giudizio di conto relativo alla gestione di titoli azionari resa da un agente contabile per un ente locale. Il magistrato relatore, esaminato il conto giudiziale, ha concluso per la sua irregolarità, rilevando che il consegnatario aveva indicato il valore delle partecipazioni secondo il criterio del valore nominale anziché quello del patrimonio netto.
Il Presidente della Sezione ha fissato l’udienza di discussione. La Procura regionale ha depositato memoria concludendo per l’improcedibilità del conto e l’agente contabile ha chiesto la dichiarazione di regolarità. All’udienza le parti hanno reiterato le rispettive conclusioni, sicché la questione è giunta alla decisione della Sezione.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dal combinato disposto degli artt. 146 e 147 c.g.c. (d.lgs. n. 174/2016). Quando il conto non chiuda in pareggio o presenti profili di irregolarità, il relatore ne dà atto e il Presidente fissa l’udienza per la discussione del giudizio di conto.
Nel merito, la Corte ritiene che l’agente contabile sia incorso in errore utilizzando il metodo del patrimonio netto nella compilazione del conto. Il punto 6.1.3 dell’allegato 4/3 del d.lgs. n. 118 del 2011 prevede che le partecipazioni in imprese controllate e partecipate siano valutate secondo il metodo del patrimonio netto di cui all’art. 2426, n. 4, cod. civ. La Sezione richiama il formante giurisprudenziale contabile che ha evidenziato come il metodo del valore nominale non colga appieno le variazioni del valore della partecipazione.
La difesa ha però rappresentato che, fino alla modifica della circolare della Sezione, il metodo utilizzato era quello in uso presso le amministrazioni regionali. La Corte ne deduce che fino al 2022 le amministrazioni avevano riposto pacifico affidamento sulla prassi del valore nominale e che solo dal 2022, con le prime decisioni, e dal settembre 2023, con l’integrazione della circolare, si è avuta la giuridica certezza del metodo corretto.
La Sezione richiama il principio del prospective overruling, elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, che neutralizza i mutamenti imprevedibili della giurisprudenza a tutela dell’affidamento incolpevole della parte. Ne deriva che, sebbene irregolare, l’operato dell’agente è connotato da errore scusabile, con conseguente discarico del conto pur in presenza dell’irregolarità che ha dato inizio al giudizio.
Quanto alle spese, la Corte applica l’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., come integrato dalla sentenza additiva n. 77 del 2018 della Corte costituzionale. L’assoluta novità della questione e l’erroneità scusabile del comportamento dell’agente integrano le gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese. Il conto è pertanto dichiarato irregolare senza addebito di responsabilità.
Nota della Redazione
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