Colpa grave dell’ostetrica per ritardo nel taglio cesareo (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 1 del 05.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativa per malpractice sanitaria, la legge n. 24/2017 ha natura sostanziale e non si applica ai fatti perfezionatisi prima della sua entrata in vigore, con la conseguenza che non operano né la decadenza annuale di cui all’art. 9, comma 2, né la inopponibilità della transazione ivi prevista. Il sanitario risponde a titolo di colpa grave quando, a fronte di un tracciato cardiotocografico sospetto ma non ancora patologico, protragga l’attesa del taglio cesareo oltre ogni ragionevole margine di prudenza, non potendosi pretendere che i segnali diventino irrimediabilmente patologici prima di assumere la decisione. È invece esclusa la responsabilità dello specializzando del secondo anno, privo di autonomia decisionale, non essendo suo dovere segnalare il dissenso rispetto alla condotta del sanitario tutor. Il potere riduttivo consente di dimidiare la pretesa risarcitoria in ragione dell’incertezza eziologica sull’evento.
Il Fatto
La vicenda trae origine da un parto espletato presso una struttura sanitaria pubblica. Una gestante giungeva al termine della gravidanza, oltre la quarantunesima settimana, senza fattori di rischio. Dopo l’induzione programmata, il travaglio procedeva con dilatazione completa; comparivano tuttavia decelerazioni variabili del tracciato cardiotocografico. I sanitari tentavano l’applicazione di ventosa, con manovra di Kristeller, senza successo, e solo in seguito disponevano il taglio cesareo d’urgenza. Il neonato nasceva in condizioni di grave sofferenza perinatale, con diagnosi di encefalopatia ipossico-ischemica.
Il Procuratore regionale conveniva in giudizio due sanitari per danno indiretto, chiedendo la condanna al rimborso della somma corrisposta dall’azienda in via transattiva all’assicuratore a titolo di franchigia. Le convenute eccepivano il difetto di legittimazione passiva, l’inopponibilità della transazione, la decadenza e l’insussistenza della colpa grave.
La Motivazione della Corte
La Sezione affronta anzitutto la questione normativa. La difesa di una convenuta invocava l’applicazione della legge n. 24/2017. Il Collegio la esclude: la disciplina delinea un nuovo sistema di responsabilità di natura sostanziale, sicché anche le disposizioni processuali devono leggersi in connessione con il nuovo regime e non possono avere effetto retroattivo. Poiché i fatti si erano perfezionati prima dell’entrata in vigore, restano inapplicabili sia la decadenza annuale sia la inopponibilità della transazione invocate.
Sul difetto di legittimazione passiva, la Corte ritiene che la qualifica di specializzanda sia sufficiente a integrare la relazione funzionale con l’amministrazione, richiamando l’art. 28 Cost. e l’art. 27 d.lgs. n. 368/1999, che impone la partecipazione personale del candidato e l’assunzione delle responsabilità connesse. La verifica della responsabilità resta però questione di fatto.
Nel merito, la Sezione richiama l’orientamento secondo cui la limitazione dell’art. 2236 cod. civ. opera solo per l’imperizia e non per imprudenza o negligenza. Il comportamento della convenuta che aveva diretto l’assistenza è censurato come gravemente colposo: la consulenza tecnica indica le ore 3.30 come momento critico, laddove il cesareo fu eseguito molto dopo. Non è rispondente ai più elementari canoni di prudenza attendere che i segnali diventino chiaramente patologici. Sul punto il Collegio richiama Cass. Sez. III n. 2335 del 2001 e Cass. Sez. III n. 5881 del 2000, che qualifica in termini di colpa grave la condotta del medico ostetrico che abbia atteso oltre tre ore.
È invece rigettata la domanda verso la specializzanda: il programma del secondo anno la adibiva ad appoggio e collaborazione al tutor, senza autonomia decisionale. Non era suo dovere segnalare il dissenso. La Corte quantifica il danno dimidiando la pretesa della Procura, in ragione dell’incertezza sull’esito che un cesareo tempestivo avrebbe comunque prodotto, e condanna la sola assistente, rigettando la domanda verso la specializzanda.
Nota della Redazione
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