Improcedibile l’appello contabile se l’appellante non compare a due udienze (Corte dei Conti Sez. II App. n. 128 del 23.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di appello contabile, qualora l’appellante non compaia all’udienza di discussione, il collegio rinvia la causa a una successiva udienza, della quale la segreteria dà comunicazione all’appellante. Se anche alla nuova udienza l’appellante non compare, l’appello è dichiarato improcedibile anche d’ufficio, ai sensi dell’art. 196 c.g.c. La declaratoria prescinde dalla dichiarazione di rinuncia agli atti eventualmente depositata dalla parte e dalla condotta processuale dell’amministrazione appellata. Essendo il giudizio definito decidendo soltanto una questione pregiudiziale, le spese vanno integralmente compensate in applicazione dell’art. 31, comma 3, c.g.c.

Il Fatto

Alcuni appartenenti alla carriera dei funzionari tecnici della Polizia di Stato avevano chiesto il riscatto a fini pensionistici del periodo corrispondente alla durata legale del corso di studi universitari, ai sensi dell’art. 32 del d.P.R. n. 1092/1973. Il giudice monocratico presso la Sezione giurisdizionale per la regione Piemonte aveva respinto il ricorso con sentenza n. 93, depositata il 9 marzo 2021.

Avverso tale pronuncia gli interessati proposero appello, deducendo la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per avere il primo giudice disatteso integralmente la domanda di lettura costituzionalmente orientata della norma. In subordine riproposero la questione di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 32 del d.P.R. n. 1092/1973 per violazione degli artt. 3, 36, 38 e 97 Cost. Preso atto che la Corte costituzionale, con sentenza n. 270 del 2022, aveva dichiarato non fondata identica questione, i difensori dichiararono di non avere più interesse alla prosecuzione e rassegnarono la rinuncia agli atti del giudizio.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha rilevato che il giudizio era pervenuto all’udienza del 14 dicembre 2023 e che, con ordinanza a verbale, la discussione era stata rinviata ai sensi e per gli effetti dell’art. 196 c.g.c., stante la mancata comparizione degli appellanti. All’udienza del 21 maggio 2024 le parti non sono comparse.

La norma invocata prevede che, se l’appellante non compare all’udienza di discussione, il collegio rinvia la causa a una successiva udienza, della quale la segreteria dà comunicazione all’appellante, e che, se anche alla nuova udienza l’appellante non compare, l’appello è dichiarato improcedibile anche d’ufficio. La Corte ha integralmente citato il disposto, facendone applicazione letterale.

Non ha inciso sulla decisione la dichiarazione di rinuncia agli atti depositata dai difensori. La Corte ha dichiarato l’improcedibilità anziché l’estinzione per rinuncia, attenendosi al meccanismo processuale attivato dalla mancata comparizione e non alle richieste rassegnate dalla parte. Né ha assunto rilievo la posizione dell’amministrazione, che si era limitata a prendere atto della rinuncia e a restare in attesa delle determinazioni della Corte.

Quanto alle spese, il collegio ha osservato che il giudizio è stato definito decidendo soltanto una questione pregiudiziale. Ha quindi disposto la compensazione integrale in applicazione dell’art. 31, comma 3, c.g.c. Il P.Q.M. ha dichiarato improcedibile l’appello e compensato integralmente le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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