Danno da lesione del sinallagma per condotte criminose del docente liquidato equitativamente (Corte dei Conti Sez. giur. Molise n. 16 del 10.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativa per danno da lesione del nesso sinallagmatico, il giudice contabile accerta autonomamente la colpevolezza e il nesso causale tra condotta illecita ed evento dannoso, anche in presenza dell’efficacia vincolante del giudicato penale di condanna, in virtù dell’art. 1, legge n. 20/1994. La retribuzione corrisposta al dipendente che abbia scientemente destinato le proprie energie lavorative a finalità criminose, contrarie ai doveri del rapporto di pubblico impiego, è inutiliter data e integra danno erariale. La liquidazione del pregiudizio avviene in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 cod. civ., mediante determinazione della percentuale della retribuzione sottratta alla prestazione dovuta. Tale dosimetria non costituisce esercizio del potere riduttivo. Sono invece da escludere il danno da disservizio e il danno all’immagine quando le condotte si siano svolte in epoca anteriore all’entrata in vigore del codice di giustizia contabile.

Il Fatto

La Procura regionale conveniva in giudizio un docente di sostegno, in servizio presso un istituto comprensivo, chiedendo la condanna al pagamento di € 34.431,32 in favore del Ministero dell’Istruzione. La pretesa si fondava sulla condanna penale, divenuta irrevocabile il 14.10.2020, per violenza sessuale continuata commessa ai danni di un’alunna infraquattordicenne, accertata con sentenza di primo grado e confermata in appello.

La Procura individuava tre poste di danno: la lesione del nesso sinallagmatico, quantificata nel 70% della retribuzione percepita da gennaio ad aprile 2014, pari a € 6.297,14; il danno da disservizio, per l’assunzione di due supplenti, pari a € 18.134,18; il danno all’immagine, liquidato equitativamente in € 10.000,00. Il convenuto, ritualmente citato, non si costituiva e veniva dichiarato contumace.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, superata la verifica della regolare notificazione, affrontava il merito e riteneva la domanda solo parzialmente fondata. Quanto alla prima posta, le risultanze probatorie vagliate in sede disciplinare e penale dimostravano la responsabilità amministrativa dolosa del convenuto. Per una parte considerevole del tempo destinato ai compiti di insegnante di sostegno, egli si era occupato di attività criminose e lesive proprio dell’utenza affidata alle sue cure.

La Corte ribadiva che il sindacato sulla colpevolezza e sul nesso causale rientra nei poteri del giudice contabile, anche in presenza dell’efficacia vincolante del giudicato penale, richiamando l’art. 1, legge n. 20/1994 e i principi di autonomia tra giurisdizioni. L’apprezzamento era condotto secondo il criterio della preponderanza dell’evidenza, coerente con la funzione risarcitoria della responsabilità amministrativa.

Destinare scientemente l’impegno lavorativo a fini antitetici rispetto a quelli istituzionali costituisce pregiudizio per l’amministrazione e rende ingiustificata la retribuzione. Le condotte, pur concentrate in circa quattro mesi, non erano sporadiche ma intense e frequenti, e denotavano un interesse egoistico capace di distogliere l’impegno professionale dovuto.

La Corte ridimensionava però la quantificazione. La Procura aveva preso a riferimento l’importo retributivo al lordo dell’Irpef, in conformità alla sentenza delle Sezioni Riunite n. 24/2020/QM. Valutati gravità, assiduità, modalità e continuità dei fatti, e l’impegno didattico sottratto all’alunno in condizioni di fragilità, il Collegio determinava l’incidenza del danno nella misura del 25% delle retribuzioni complessive, pari a € 2.250,00. Precisava che tale rideterminazione non costituiva esercizio del potere riduttivo, ma solo diversa dosimetria nella liquidazione.

Veniva respinta la domanda sul danno da disservizio. La natura assistenziale dell’assegno alimentare non ne consente la ripetibilità ad alcun titolo; la ripetizione delle somme erogate ai supplenti si porrebbe in contrasto con le disposizioni sui procedimenti disciplinari, che non prevedono oneri ulteriori a carico del destinatario. Respinto anche il danno all’immagine: le condotte si erano dispiegate nel 2014, quando il complesso normativo dell’art. 17, comma 30-ter, d.l. n. 78/2009 non era ancora stato attinto dall’abrogazione intervenuta con il codice di giustizia contabile, entrato in vigore il 7 ottobre 2016.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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