Cessazione materia contendere e soccombenza virtuale su aliquota rendimento 2,44% (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 2 del 06.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere presuppone il sopraggiunto difetto di interesse alla prosecuzione del giudizio per essere stata la pretesa della parte integralmente soddisfatta in un momento successivo all’avvio del processo. La declaratoria non esonera il giudice dalla valutazione della soccombenza virtuale, che va condotta alla stregua dei principi di diritto applicabili alla fattispecie. Nel calcolo della quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto ai sensi dell’art. 1, comma 12, legge n. 335/1995, il personale militare e delle Forze di polizia a ordinamento civile cessato dal servizio con anzianità superiore a venti anni e che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità contributiva inferiore a diciotto anni ha diritto all’applicazione dell’aliquota di rendimento del 2,44% per ogni anno utile, in forza dell’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973 come interpretato dall’art. 1, comma 101, legge n. 234/2021.

Il Fatto

Il ricorrente, già appartenente alla Polizia Penitenziaria dal 1984 fino al collocamento in pensione, con un’anzianità contributiva di quattordici anni, tre mesi e ventinove giorni al 31 dicembre 1995, ha adito la Corte dei conti lamentando che l’INPS avesse determinato il trattamento pensionistico sulla base delle aliquote dell’art. 44 d.P.R. n. 1092/1973, anziché di quelle dell’art. 54 del medesimo testo unico. Ha chiesto il ricalcolo con attribuzione della percentuale del 2,445% per ogni anno utile, con decorrenza dal collocamento in congedo, oltre arretrati e accessori.

L’INPS, costituitosi, ha dedotto di aver emanato la circolare n. 44/2022 e di aver riliquidato il trattamento attribuendo l’aliquota del 2,44%, corrispondendo gli arretrati dal 1° gennaio 2022 con la rata di novembre 2023. Ha eccepito la cessazione della materia del contendere, invocando in subordine l’orientamento della Sezione II Centrale d’Appello contrario alla retrodatazione degli arretrati. Il ricorrente ha aderito alla cessazione, chiedendo la condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.

La Motivazione della Corte

Il giudice ha scrutinato l’eccezione di cessazione della materia del contendere e l’ha ritenuta fondata. La cessazione presuppone un sopraggiunto difetto di interesse alla prosecuzione del giudizio, per avere l’istante conseguito l’integrale soddisfacimento delle proprie ragioni dopo l’avvio del processo. Nel caso concreto risulta provato che il bisogno di tutela è stato interamente soddisfatto mediante il provvedimento di riliquidazione e il pagamento degli importi con la rata di novembre 2023, circostanza dedotta dall’INPS e riconosciuta dallo stesso ricorrente.

La decisione richiama l’univoco indirizzo della Cass. civ., Sez. II, n. 21757 del 2021, dichiarando la cessazione in relazione alla totalità dei petita. La declaratoria non ha però esaurito il thema decidendum: si è posta la questione delle spese, da risolvere alla stregua del canone della soccombenza virtuale.

Il giudice ha quindi ricostruito il quadro normativo. L’art. 1, comma 13, legge n. 335/1995 ha fatto salva, in regime transitorio, la liquidazione con il sistema retributivo per i dipendenti con anzianità superiore a diciotto anni al 31 dicembre 1995. Per chi, come il ricorrente, aveva un’anzianità inferiore, il trattamento è attribuito con il sistema misto, con le quote anteriori calcolate secondo il sistema retributivo previgente.

Il Collegio ha richiamato i principi espressi dalle Sezioni Riunite di questa Corte: la Sezioni Riunite n. 1/QM/2021 e la successiva Sezioni Riunite n. 12/QM/2021, che hanno esteso l’applicazione dell’aliquota del 2,44% per ogni anno utile anche a chi al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità inferiore a quindici anni. Da ultimo, l’art. 1, comma 101, legge n. 234/2021 ha espressamente esteso tali principi al personale delle Forze di polizia a ordinamento civile, nel cui ambito rientrava il ricorrente.

Ricorrendo i presupposti di applicazione dei richiamati principi di diritto, e in applicazione del canone della soccombenza virtuale, la Corte ha condannato l’INPS al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 1.700,00 oltre al rimborso forfettario del 15%, a favore del difensore dichiaratosi antistatario. Ha poi disposto l’annotazione di omissione delle generalità ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 196/2003.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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