Pagamento integrale dell’addebito e definizione del giudizio di responsabilità contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 182 del 20.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il versamento integrale, da parte del convenuto, della somma oggetto del decreto di pagamento emesso dal giudice contabile, unitamente alle concordi conclusioni delle parti, consente la definizione del giudizio di responsabilità ai sensi dell’art. 134, comma 8, cod. cont. La definizione agevolata presuppone il pagamento documentato e tempestivo del debito così come quantificato nel decreto. Il giudice non ha motivo di disattendere le conclusioni conformi delle parti quando il versamento risulti provato e conforme all’importo richiesto. La definizione del giudizio comporta la condanna del convenuto alle spese di giudizio, liquidate dalla segreteria.

Il Fatto

La Procura regionale della Corte dei conti per la Puglia ha citato in giudizio una dipendente della Regione Puglia, in servizio presso una struttura periferica, per sentirla condannare al risarcimento del danno conseguente a una condotta di falsa attestazione delle presenze in ufficio. Il giudizio di responsabilità è stato iscritto al ruolo della Sezione giurisdizionale per la Puglia.

Costituitasi in giudizio, la convenuta ha chiesto di essere ammessa al rito abbreviato per la definizione alternativa, con il parere favorevole espresso dal Procuratore regionale. Il Collegio ha fissato la camera di consiglio e, nelle more, è stato emesso il decreto di pagamento n. 5/2024, notificato in data 29 maggio 2024, per l’importo di 3.015,03 euro. Con pec del 21 giugno 2024 la difesa ha depositato la reversale di incasso quietanzata n. 62546 del 13.06.2024, relativa al medesimo importo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che, alla luce del pagamento effettuato, tanto il pubblico ministero quanto la difesa hanno chiesto che il giudizio sia definito ai sensi di legge. La questione attiene quindi alla possibilità di definire il procedimento contabile senza accertamento nel merito della responsabilità, in presenza del versamento integrale della somma indicata nel decreto di pagamento.

La Corte verifica la sussistenza dei presupposti della definizione agevolata: il pagamento deve essere documentato e tempestivo, e deve corrispondere all’importo richiesto. Nel caso concreto il versamento risulta provato dalla reversale quietanzata e coincide esattamente con la somma di 3.015,03 euro fissata nel decreto n. 5/2024.

Il Collegio osserva che non sussistono motivi per disattendere le concordi conclusioni formulate dalle parti, stante il documentato e tempestivo versamento della somma in esecuzione del provvedimento richiamato. Il giudizio è pertanto definito ai sensi del comma 8 dell’articolo richiamato, con contestuale condanna della convenuta alle spese del giudizio, nella misura indicata dalla segreteria con nota in calce.

La decisione si fonda su un accertamento essenzialmente documentale: la corrispondenza tra l’importo versato e quello richiesto, la tempestività del pagamento rispetto alla definizione del giudizio e la convergenza delle richieste delle parti. Su tali elementi il Collegio definisce il procedimento, disponendo la liquidazione delle spese in favore dell’erario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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