Inammissibile parere su diritti di segreteria e bollo per operatori telefonia (Corte dei Conti Sez. contr. Puglia n. 100 del 07.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La richiesta di parere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è inammissibile sotto il profilo soggettivo quando è sottoscritta da soggetti non inclusi tra i legittimati dall’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, come il responsabile e il tecnico istruttore di un ufficio comunale. La medesima richiesta è inammissibile sotto il profilo oggettivo quando non rispetta il requisito di generalità e astrattezza, quando l’atto da interpretare è una delibera di consiglio comunale e quando il quesito involge la materia tributaria, estranea alla funzione consultiva contabile. La funzione consultiva della Corte è circoscritta al piano generale e astratto dell’interpretazione di norme di legge di materia contabile, con esclusione della discrezionalità degli enti e delle questioni suscettibili di interferire con le funzioni inquirenti e giudicanti della stessa Corte.

Il Fatto

Il responsabile e il tecnico istruttore di un ufficio comunale hanno inoltrato alla Sezione regionale di controllo per la Puglia una richiesta di parere, trasmessa direttamente e non per il tramite del Consiglio delle autonomie locali. I richiedenti hanno premesso che all’ente era stata delegata dalla Regione la funzione di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e che con delibera consiliare erano state approvate le tariffe relative alle spese istruttorie per gli atti autorizzativi in materia di tutela del paesaggio.

Alcuni gestori di telefonia mobile e operatori di telecomunicazioni hanno presentato istanze di autorizzazione paesaggistica con dichiarazione di esenzione dal versamento dei diritti istruttori. Da qui il quesito: se tali operatori siano tenuti al versamento dei diritti di segreteria e all’apposizione delle marche da bollo, o se rientrino tra gli oneri per i quali l’art. 54, comma 1, del d.lgs. n. 259/2003 dispone il divieto di imposizione.

La Motivazione della Corte

La Sezione verifica in via preliminare l’ammissibilità sotto il profilo soggettivo e oggettivo, alla luce dei criteri elaborati dalla Sezione delle autonomie e richiamati nelle deliberazioni n. 5/2006, n. 54/2010, n. 3/2014 e n. 11/2020. Quanto alla trasmissione diretta, la Corte osserva che essa non inficia di per sé l’ammissibilità, poiché l’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 non preclude un rapporto diretto tra amministrazioni e Sezioni regionali, tanto più che in Puglia il Consiglio delle autonomie locali non risulta concretamente operante.

Nel caso concreto, tuttavia, la richiesta è soggettivamente inammissibile: è sottoscritta dal responsabile e dal tecnico istruttore dell’ufficio, soggetti non inclusi tra i legittimati a inoltrare richiesta di parere, secondo la costante giurisprudenza contabile richiamata dalla Sezione.

Il quesito non supera neppure il vaglio oggettivo. Manca il requisito di generalità e astrattezza, perché la funzione consultiva non può avere ad oggetto fattispecie concrete e specifiche, come l’applicabilità a taluni soggetti del versamento dei diritti di segreteria. L’atto da interpretare è inoltre una delibera di consiglio comunale, che non rientra tra le norme per le quali può essere richiesto l’ausilio esegetico della Corte, dovendo la funzione consultiva essere circoscritta all’interpretazione di disposizioni di legge di materia contabile dal significato controverso. La Sezione richiama sul punto la Sezione delle autonomie, deliberazione n. 2/2023.

Un ulteriore profilo di inammissibilità riguarda la materia: il quesito non involge problematiche interpretative strumentali al contenimento della spesa e alla sana gestione finanziaria dell’ente, ma attiene alla materia tributaria, di competenza di altre istituzioni e magistrature.

Da ultimo, la Corte rileva che la richiesta è motivata dalla necessità di evitare danni erariali all’ente. La presenza di eventuali ipotesi di responsabilità amministrativo-contabile rende l’ausilio consultivo suscettibile di interferenze, ancorché potenziali, con le funzioni inquirenti e giudicanti della stessa Corte, oltre che con l’eventuale contenzioso tributario. La richiesta è pertanto dichiarata inammissibile sotto entrambi i profili.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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