Resa del conto non luogo a provvedere se deposito tardivo giustificato (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 36 del 22.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio per resa del conto giudiziale, il giudice dichiara il non luogo a provvedere quando risulti che il deposito del conto, ancorché tardivo, sia intervenuto e le ragioni del ritardo siano oggettivamente giustificate da un errore organizzativo o informatico dell’Amministrazione, e non siano pertanto ravvisabili le condizioni per l’applicazione della sanzione a carico dell’agente contabile. La revoca del decreto che aveva comminato la sanzione pecuniaria e disposto la compilazione d’ufficio del conto preclude ogni ulteriore statuizione sanzionatoria. Restano impregiudicate le valutazioni del magistrato designato sulla regolarità del conto, ai sensi degli artt. 145 e ss. c.g.c.

Il Fatto

Un agente contabile incaricato della riscossione dell’imposta di soggiorno per conto di un Comune non aveva depositato il conto giudiziale relativo alle annualità 2016, 2017, 2018 e 2019. Il Procuratore regionale aveva proposto ricorso, e con decreto n. 11 del 7.11.2022 era stato assegnato all’agente il termine perentorio per la presentazione del conto al Comune, nonché al Comune stesso il termine di trenta giorni per il deposito presso la Segreteria della Sezione.

Decorso inutilmente il termine, con decreto n. 28 del 14.06.2023 era stata comminata la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 141, comma 6, c.g.c. e disposta la compilazione d’ufficio dei conti. Successivamente il Comune comunicava che i conti erano stati presentati dall’agente entro il termine e li depositava, con parifica, in data 13.09.2023. Con decreto n. 5 del 2023 dell’11.10.2023 il Giudice revocava il decreto sanzionatorio e, con ordinanza istruttoria, chiedeva al Comune le ragioni del deposito tardivo.

La Motivazione della Corte

Il Comune ha rappresentato che il ritardo era dipeso da un errore nella gestione dei conti relativo alle impostazioni del portale informatico GEIS. In particolare, il sistema non prevedeva una funzione di notifica dell’avvenuta presentazione del conto giudiziale da parte dei responsabili d’imposta, cosicché, in assenza di una verifica puntuale, la presentazione poteva rimanere non rilevata.

L’Amministrazione ha inoltre riferito di aver richiesto un’evoluzione informatica del portale per produrre una notifica all’atto della sottoscrizione o presentazione dei conti, di aver potenziato l’ufficio competente e di aver implementato un nuovo database per il monitoraggio delle scadenze.

Il Giudice, considerate le giustificazioni dell’Amministrazione e le conclusioni del Pubblico Ministero — che in data 22.03.2024 aveva chiesto la dichiarazione di non luogo a provvedere, confermata all’udienza camerale —, ha ritenuto non sussistenti le condizioni per l’applicazione dell’art. 141, comma 7, c.g.c., e ha definito il giudizio con pronuncia di non luogo a provvedere.

La Corte ha richiamato precedenti conformi delle Sezioni giurisdizionali per il Veneto e per la Campania in tema di definizione del giudizio di resa del conto. Ha infine rimesso gli atti al Magistrato relatore del conto giudiziale, restando impregiudicate le valutazioni sulla regolarità del conto ai sensi degli artt. 145 e ss. c.g.c., e ha nulla statuito sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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