Imposta soggiorno e conto giudiziale non luogo a provvedere per giustificato ritardo (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 34 del 22.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio per la resa del conto, allorché l’agente contabile abbia presentato i conti giudiziali all’ente nel termine perentorio assegnato, il successivo tardivo deposito degli stessi presso la segreteria della Corte non giustifica l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 141, comma 7, cod. giust. cont., quando il ritardo sia imputabile a un errore organizzativo dell’amministrazione. Il giudice contabile, verificata l’insussistenza delle condizioni per l’irrogazione della sanzione e preso atto delle conclusioni del Pubblico Ministero, definisce il giudizio con pronuncia di non luogo a provvedere. Restano impregiudicate le valutazioni sulla regolarità del conto, rimesse al magistrato relatore ai sensi degli artt. 145 e ss. cod. giust. cont.

Il Fatto

Il giudizio per resa di conto trae origine dal ricorso con cui la Procura regionale aveva contestato all’agente contabile, titolare di una struttura ricettiva, il mancato deposito del conto giudiziale relativo all’imposta di soggiorno riscossa per gli anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Con decreto del 9.12.2022 l’agente contabile era stato onerato della presentazione dei conti al Comune nel termine perentorio di centocinquanta giorni, mentre all’ente era stato assegnato il termine di trenta giorni per il successivo deposito presso la segreteria. Trascorso inutilmente il termine, con decreto dell’11.07.2023 era stata comminata la sanzione pecuniaria e disposta la compilazione d’ufficio dei conti. L’agente aveva poi presentato i conti all’ente nel termine assegnatogli, ma il Comune li aveva depositati solo il 13.09.2023.

La Motivazione della Corte

Il thema decidendum verte sulla sussistenza delle condizioni per l’applicazione della sanzione pecuniaria all’agente contabile, una volta accertato che questi aveva effettivamente adempiuto all’obbligo di presentazione dei conti nei termini.

La Corte rileva che l’agente contabile aveva consegnato i conti giudiziali al Comune entro il termine perentorio fissato con il decreto n. 22 del 9.12.2022. Il ritardo nel deposito presso la segreteria è dipeso esclusivamente dal comportamento dell’amministrazione, che ha depositato i conti soltanto il 13.09.2023, oltre il termine di trenta giorni.

Le giustificazioni rese dall’ente chiariscono la dinamica del ritardo. Il portale informatico utilizzato per la gestione dell’imposta non prevedeva una funzione di notifica dell’avvenuta presentazione del conto, cosicché la presentazione poteva rimanere non rilevata in assenza di una verifica puntuale sulle singole posizioni. L’ente ha inoltre rappresentato di avere richiesto un’evoluzione informatica del sistema e di avere potenziato l’ufficio competente, implementando un nuovo database.

Poiché l’inadempimento sanzionabile risulta escluso e il ritardo non è ascrivibile all’agente contabile, la Corte esclude la sussistenza delle condizioni per l’applicazione dell’art. 141, comma 7, cod. giust. cont. e definisce il giudizio con pronuncia di non luogo a provvedere, in adesione alle conclusioni del Pubblico Ministero.

Il giudice contabile precisa che restano impregiudicate le valutazioni sulla regolarità del conto, rimesse al magistrato designato relatore ai sensi degli artt. 145 e ss. cod. giust. cont., richiamando sul punto i precedenti della Sezione giurisdizionale per il Veneto e della Sezione giurisdizionale per la Campania. Nulla è disposto per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *