Obbligo di consuntivo elettorale anche per le liste senza spese (Corte dei Conti Sez. contr. Umbria n. 96 del 28.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 13, comma 6, della legge n. 96/2012, come modificato dall’art. 33, comma 3, del D.L. n. 91/2014, convertito dalla legge n. 116/2014, impone il deposito del rendiconto delle spese elettorali a tutti i partiti, movimenti e liste che partecipano alle consultazioni comunali nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti. L’obbligo sussiste anche quando la formazione politica non ha sostenuto alcuna spesa e non ha ricevuto finanziamenti. In tale ipotesi l’adempimento è assolto mediante una dichiarazione negativa. La funzione dell’onere è di trasparenza della partecipazione elettorale e di consentire al Collegio di controllo di riferire ai Consigli comunali gli esiti della verifica. Il termine di deposito è fissato in 45 giorni dall’insediamento del Consiglio comunale.
Il Fatto
Il Collegio di controllo sulle spese elettorali costituito presso la Sezione regionale di controllo per l’Umbria ha esercitato la verifica sulle formazioni politiche che hanno partecipato alle elezioni amministrative del 2024 nei Comuni umbri con più di 30.000 abitanti, tra cui Perugia.
La lista interessata ha trasmesso il proprio conto consuntivo in data 29 agosto 2024, assunto dalla Sezione al protocollo n. 2201 il 30 agosto 2024. Il Collegio ha quindi avviato l’istruttoria e, con nota prot. n. 627 del 26 febbraio 2025, ha richiesto un’integrazione documentale, acquisita al prot. n. 709 in data 3 marzo 2025.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 13 della legge n. 96/2012, che ha introdotto limiti massimi alle spese elettorali dei candidati e dei partiti per le elezioni comunali, quantificati in 1 euro per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali dei Comuni con più di 30.000 abitanti. Il controllo sulle spese delle formazioni politiche è affidato a un apposito Collegio presso le Sezioni regionali della Corte dei conti e si svolge in conformità agli artt. 7, 11, 12 e 15 della legge n. 515/1993; quello sui singoli candidati resta riservato al Collegio di Garanzia Elettorale.
Il Collegio afferma che l’obbligo di deposito del consuntivo riguarda tutti i partiti, i movimenti e le liste che hanno partecipato alle consultazioni, anche se privi di spese e di fonti di finanziamento. In questo caso l’adempimento si realizza con una dichiarazione negativa.
La ratio è duplice: da un lato le esigenze di trasparenza che devono caratterizzare la partecipazione di tutte le liste; dall’altro il corretto e tempestivo svolgimento delle operazioni di controllo intestate ai Collegi, i quali hanno l’obbligo di riferire ai Consigli comunali gli esiti della verifica.
Nel caso concreto il consuntivo è pervenuto il 29 agosto 2024, entro il termine stabilito dal combinato disposto degli artt. 12, comma 1, legge n. 515/1993 e 13, comma 6, legge n. 96/2012, coincidente con il 29 agosto 2024, ossia 45 giorni dall’insediamento del Consiglio comunale avvenuto il 15 luglio 2024. Dal consuntivo è emerso che la lista non ha ricevuto finanziamenti e non ha sostenuto alcuna spesa, come confermato dalla documentazione trasmessa dai propri delegati.
Il Collegio ha pertanto accertato la regolarità del conto consuntivo e disposto la trasmissione di copia della deliberazione al Presidente del Consiglio comunale per il successivo inoltro ai rappresentanti della lista interessata.
Nota della Redazione
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