Responsabilità erariale dei revisori dei conti di associazione di volontariato (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 62 del 16.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
I componenti del collegio dei revisori dei conti di un’associazione di volontariato che gestisce risorse pubbliche in forza di convenzione con l’azienda sanitaria rispondono, a titolo di colpa grave, del danno erariale conseguente all’omessa vigilanza sulla regolarità amministrativo-contabile della gestione. L’accentramento della gestione patrimoniale in capo al presidente non costituisce causa di esclusione della responsabilità: la situazione di anomalia impone anzi controlli più rigorosi. L’attività di revisione deve essere esercitata d’iniziativa e nel rispetto del principio di alterità tra controllato e controllante, non potendo il soggetto controllato scegliere la documentazione da sottoporre a verifica. Sussiste, in capo al beneficiario di pubbliche risorse, l’inversione dell’onere della prova in ordine alla legittimità e all’inerenza delle spese. La gratuità dell’incarico non esclude la responsabilità, ma rileva ai fini dell’esercizio del potere riduttivo.

Il Fatto

La Procura regionale della Corte dei conti per l’Emilia-Romagna ha citato in giudizio il presidente e il vicepresidente di una pubblica assistenza, nonché tre componenti del collegio dei revisori, per l’impiego asseritamente illecito di fondi associativi, in gran parte di provenienza pubblica, destinati al servizio di emergenza sanitaria in convenzione con l’azienda USL.

Secondo la prospettazione attorea, il presidente aveva accentrato su di sé la gestione del patrimonio, disponeva della cassa e della documentazione, trasferiva somme dal conto associativo a carte personali e prelevava contante senza giustificazione; il vicepresidente avrebbe concorso nelle condotte e beneficiato di un bonifico ingiustificato. I revisori erano chiamati, in via sussidiaria, a rispondere per colpa grave, per non aver esercitato alcuna effettiva vigilanza. La Procura ha quantificato il danno da sviamento di risorse e da disservizio, chiedendo la condanna in solido dei vertici e dei revisori.

La Motivazione della Corte

La Sezione riconosce preliminarmente la propria giurisdizione, sul rilievo che il contributo pubblico finalizzato alla realizzazione di un programma di interesse sanitario integra un rapporto di servizio tra l’amministrazione erogatrice e il privato percettore. Nel merito, le condotte del presidente e del vicepresidente sono caratterizzate da antigiuridicità e dall’elemento del dolo: la contabilità è risultata non veritiera e lacunosa, e i convenuti non hanno fornito la prova della legittimità delle spese.

Il Collegio richiama la giurisprudenza contabile sull’inversione dell’onere della prova, secondo cui grava sul beneficiario di pubbliche risorse l’onere di dimostrare non solo la sussistenza ma anche l’inerenza della spesa rispetto alle finalità pubbliche. Nel caso concreto tale prova è mancata, sicché il danno da sviamento è pienamente provato. Analoga conclusione vale per l’utilizzo personale dell’automezzo associativo, il cui impiego improprio risulta documentato e il cui corretto utilizzo avrebbe dovuto essere dimostrato mediante un registro dei mezzi.

Quanto alla posizione dei revisori, la Corte rileva che uno di essi deve essere assolto, poiché in totale assenza di partecipazione alle attività del collegio è plausibile che non sia stato messo a conoscenza della nomina. Diversa è la posizione degli altri due revisori, i quali hanno ammesso di aver operato come tali pur in mancanza di un atto formale di nomina: essi hanno contravvenuto al dovere di vigilanza generale sulla regolarità delle spese, disattendendo le previsioni statutarie.

La Corte afferma che l’accentramento della gestione in capo al presidente non esclude la responsabilità, ma impone controlli più rigorosi, tanto più in assenza di altri contrappesi. L’attività di revisione deve essere esercitata d’iniziativa e nel rispetto del principio di alterità: il controllato non può scegliere gli atti da sottoporre a verifica, altrimenti il controllo risulta svuotato. La gratuità dell’incarico non esonera da responsabilità, ma giustifica l’esercizio del potere riduttivo, applicato nella misura del 20% a ciascuno.

Determinato il danno, la Sezione lo ridetermina: il danno da sviamento è fissato in 84.468,00 euro, con riduzione della voce relativa all’automezzo a 2.964,00 euro; il danno da disservizio è confermato in 38.323,00 euro. I vertici rispondono in via principale e in solido, i revisori in via sussidiaria per colpa grave.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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