Pensione privilegiata e nesso causale: schizofrenia non dipende dal servizio di leva (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 64 del 22.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di pensione privilegiata militare, la schizofrenia paranoide a genesi eredo-costituzionale non può essere posta in relazione causale o concausale con il servizio di leva. Il servizio prestato costituisce mera occasione di disvelamento della patologia, priva di forza deterministica, poiché il disturbo si sarebbe manifestato comunque in ragione dell’habitus personologico del soggetto. Il giudice è vincolato alle conclusioni del Collegio Medico Legale solo se congruamente motivate e immuni da vizi logici, ma conserva il potere di verificarne l’attendibilità. La mancata sottoposizione dell’interessato a visita diretta non integra violazione del contraddittorio quando la questione dibattuta sia di natura squisitamente medico-legale e non clinica.
Il Fatto
Il ricorrente, già militare di leva, riformato e collocato in congedo assoluto per permanente inidoneità, ha impugnato il decreto con cui il Ministero della Difesa ha respinto l’istanza di pensione privilegiata presentata nel 1991, negando la dipendenza da causa di servizio dell’infermità riscontrata. La C.M.O. competente aveva accertato una patologia dissociativa, ascrivendola alla prima categoria della Tabella A con assegno di super invalidità; il Comitato di Verifica aveva espresso parere contrario.
Il ricorrente ha invocato le risultanze del verbale della C.M.O. e della consulenza di parte, chiedendo il trattamento privilegiato tabellare vitale dalla data del collocamento in congedo, con arretrati e accessori. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha disposto più incombenti istruttori. Dopo la prima ordinanza, ha incaricato l’Ufficio Medico Legale del Ministero della Salute, che ha dichiarato l’impossibilità di garantire i pareri richiesti. L’incarico è stato revocato e conferito alla Sezione Speciale del Collegio Medico Legale presso la Corte dei conti.
Il primo parere ha escluso la dipendenza da causa di servizio, qualificando il servizio militare come mero momento rilevatore della eredo-costituzionalità della patologia. Il giudice ha ritenuto che le contestazioni della difesa e del consulente di parte rendessero opportuno un secondo supplemento istruttorio, demandando al C.M.L. un riesame complessivo.
Il secondo parere, reso in contraddittorio con il consulente di parte, ha confermato le conclusioni del primo. Ha ribadito l’imparzialità di metodo del Collegio e chiarito che l’espressione “non si è presentato nessuno” si riferiva all’assenza dei consulenti tecnici alle operazioni peritali, non alla mancata presentazione del ricorrente, che non era stato convocato. Ha precisato che la mancata convocazione era una facoltà ricompresa nelle ordinanze, che demandavano al Collegio piena discrezionalità sulle modalità di esecuzione.
Nel merito, il C.M.L. ha osservato che le cause della schizofrenia restano sconosciute e che la teoria genetica appare prevalente. Il servizio militare, l’allontanamento dalla famiglia e la disciplina possono avere funzione di occasionalità slatentizzante, ma qualsiasi condizione di pari contenuto emozionale avrebbe potuto svolgere lo stesso ruolo. La patologia sarebbe insorta comunque, perché insita nel paziente.
Il giudice ha condiviso tali conclusioni, ritenendole congruamente motivate, fondate su attendibili elementi di fatto e rispettose del contraddittorio. Nemmeno la complessa ricostruzione documentale e gli studi scientifici prodotti dalla difesa hanno offerto elementi idonei a discostarsene. Il ricorso è stato quindi rigettato, con compensazione delle spese in ragione della complessità della vicenda.
Nota della Redazione
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