Responsabilità erariale per contributi PAC percepiti senza pascolamento (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 3 del 15.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di contributi a valere sulla Politica Agricola Comune, la percezione indebita del finanziamento mediante falsa rappresentazione dei presupposti legittimanti integra illecito erariale imputabile a titolo di dolo, ove risulti dimostrato che all’inserimento dei mappali nella domanda unica di aiuto non abbia fatto seguito l’effettiva attività di pascolamento oggetto del contributo. La responsabilità è esclusa, per difetto di prova, quando il pascolatore per conto terzi indicato nella domanda ammetta in sede di audizione di aver accettato di pascolare anche terreni non rientranti nella propria disponibilità e la documentazione catastale non consenta una precisa individuazione delle aree di pascolo. In tal caso non è raggiunta la dimostrazione della falsità della domanda di aiuto.

Il Fatto

La Procura Regionale ha convenuto in giudizio il titolare di un’azienda agricola individuale, imputandogli a titolo di dolo il risarcimento del pregiudizio erariale quantificato in euro 37.819,78, asseritamente cagionato alla Regione Lombardia per aver percepito, nelle annualità 2011, 2012 e 2013, un finanziamento a valere sulla Politica Agricola Comunitaria a carico del F.E.A.G.A./F.E.A.S.R. per la conduzione per monticazione di terreni agricoli montani che, secondo l’accusa, non sarebbe stata effettuata.

La notizia di danno era stata appresa a seguito di denuncia della Guardia di Finanza, nell’ambito di indagini penali disposte dalla Procura della Repubblica, che avevano disvelato un meccanismo coinvolgente numerose aziende agricole e società di assistenza amministrativa. Il convenuto non si è costituito in giudizio.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha preliminarmente dato conto della regolare costituzione del contraddittorio, attesa la notificazione dell’atto di citazione presso la casella di posta elettronica certificata dell’azienda, dichiarando la contumacia del convenuto ai sensi dell’art. 93 c.g.c.

Nel merito, la Corte ha ricostruito il regime di sostegno, finalizzato a mitigare l’abbandono dei pascoli e delle superfici agricole di altura, e il meccanismo del disaccoppiamento introdotto dai regolamenti UE n. 1782/2003 e n. 1290/2005, in forza del quale gli aiuti sono corrisposti secondo un regime di pagamento unico collegato al possesso di determinate condizioni all’atto della presentazione della domanda unica di aiuto all’Organismo Pagatore Regionale.

Presupposto del beneficio commisurato all’ettaro è la condizionalità, ossia l’abbinamento della domanda alla superficie nella disponibilità dell’azienda richiedente, in presenza di un effettivo utilizzo del terreno mediante pascolamento con presenza fisica degli animali o, in alternativa, mediante sfalcio annuale. A comprova dell’effettivo mantenimento del pascolo è necessario accludere i modelli 7 di monticazione e demonticazione, certificati rilasciati dall’ASL al proprietario degli animali.

Con riferimento all’annualità 2011, la Corte ha ritenuto categoriche le dichiarazioni dell’allevatore indicato quale pascolatore per conto terzi, che ha escluso l’intervenuto pascolamento in terreni diversi da quelli detenuti e oggetto della propria domanda di contribuzione. In assenza di argomentazioni contrarie dell’azienda convenuta, è risultato dimostrato che all’inserimento dei mappali nella domanda di aiuto non ha fatto seguito la regolare attività di pascolamento. L’illecito è stato imputato a titolo di dolo, per la predisposizione della domanda in palese assenza dei presupposti legittimanti.

A diversa conclusione la Sezione è pervenuta per le annualità 2012 e 2013. In entrambe il pascolatore, sentito in audizione, non ha escluso in radice di aver pascolato per conto di terzi, avendo ammesso di aver accettato di pascolare anche terreni non rientranti nella propria disponibilità. Tale circostanza, unita al fatto che le attività si sono svolte nel medesimo territorio e che dalla documentazione catastale non è riscontrabile una precisa individuazione delle aree di pascolo, ha portato a escludere che sia stata raggiunta la piena dimostrazione del mancato pascolamento e della conseguente falsità delle domande.

La domanda è stata quindi accolta limitatamente al contributo percepito per il 2011, con accertamento del rapporto di servizio, del nesso di causalità e dell’elemento soggettivo del dolo, e condanna al pagamento di euro 12.757,69, somma soggetta a rivalutazione e interessi legali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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