Responsabilità erariale per contributi post-sisma tra giudicato penale e danno all’immagine (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 68 del 05.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato penale di condanna, al pari della transazione intervenuta tra l’agente e l’amministrazione danneggiata, non preclude l’esercizio dell’azione di responsabilità erariale davanti alla Corte dei conti. Diversi essendo gli scopi del processo penale e di quello contabile, non operano pregiudizialità né interferenze, salvo i limiti degli artt. 651 e 652 cod. proc. pen. La Procura regionale è titolare esclusiva del potere di promuovere l’azione a tutela della finanza pubblica e non è vincolata alle concessioni della parte pubblica. Il danno all’immagine della pubblica amministrazione è configurabile anche a seguito di condanna per delitti contro il patrimonio, ai sensi dell’art. 1, comma 1-sexies, legge n. 20/1994, purché la condotta dolosa leda il prestigio dell’ente per gravità dell’illecito, disvalore del fatto e diffusione mediatica.

Il Fatto

Il Procuratore regionale della Corte dei conti conveniva in giudizio una società, il suo legale rappresentante e un amministratore di fatto di altra società, chiedendo la condanna al risarcimento di diverse poste di danno. Le somme erano state erogate a valere sulle risorse per la ricostruzione post-sisma del maggio 2012, per la riparazione di immobili a uso produttivo e di beni strumentali.

La vicenda trovava origine in un accertamento penale concluso con condanna per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, confermata in appello e divenuta irrevocabile. La Regione aveva revocato il contributo con provvedimento confermato dal giudice amministrativo. I convenuti eccepivano l’esistenza di un giudicato penale e di uno amministrativo ostativi all’azione, e richiamavano una transazione con la Regione e la rateizzazione del debito.

La Motivazione della Corte

La Corte respinge in via preliminare le eccezioni di improponibilità. Il giudicato penale non impedisce l’azione di responsabilità erariale: le finalità dei due processi sono diverse e non sussistono reciproche interferenze, salvo i limiti previsti dagli artt. 651 e 652 cod. proc. pen. L’obbligo risarcitorio ex art. 2740 cod. civ. impone un ristoro pieno e integrale.

Né rileva la transazione stipulata con l’amministrazione. La Corte richiama l’orientamento secondo cui l’accordo tra dipendente e amministrazione non preclude ulteriori pretese della Procura contabile, titolare esclusiva dell’azione a tutela della finanza pubblica, non vincolata alle concessioni della parte pubblica.

Nel merito, la Corte accerta la prima posta di danno patrimoniale (riparazione di immobili produttivi), fondandosi sul corredo probatorio della sentenza penale divenuta irrevocabile: la società incaricata dei lavori era priva di struttura, attrezzature e materiali, e le fatture risultavano generiche o riferite a lavori eseguiti da terzi. Non rileva il verbale di ispezione favorevole, trattandosi di episodio isolato a fronte della revoca regionale.

Di segno opposto la seconda posta (beni mobili strumentali): la sentenza penale del 2024 ha assolto con formula piena per le fatture relative a operazioni inesistenti, con conseguente difetto di prova dell’appropriazione. La Corte accerta invece il danno da disservizio, commisurato a una percentuale del pregiudizio patrimoniale, e il danno all’immagine, configurabile anche per delitti contro il patrimonio dopo l’abrogazione dell’art. 7 legge n. 97/2001. Rilevano la diffusione mediatica della vicenda e il disvalore della condotta. La Corte accoglie parzialmente la domanda e condanna in solido i convenuti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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