Controllo sulla gestione finanziaria della Consip per l’esercizio 2022 (Corte dei Conti Sez. contr. Enti n. 156 del 04.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo sulla gestione finanziaria della società in house che opera come centrale di committenza nazionale si svolge con le modalità previste dall’art. 12 della legge n. 259 del 1958 e si conclude con una relazione riferita al Parlamento ai sensi dell’art. 7 della medesima legge. Il modello accentrato degli acquisti pubblici costituisce, in astratto, uno strumento di razionalizzazione della spesa, perché consente economie di scala e rafforza il potere contrattuale della domanda pubblica. Tuttavia esso presenta il rischio di restringere l’accesso al mercato alle sole imprese di grandi dimensioni, di allungare i tempi di aggiudicazione e di favorire intese anticoncorrenziali e incremento del contenzioso. La divisione delle gare in lotti di dimensioni più ridotte risponde alle disposizioni vigenti e valorizza gli elementi concorrenziali del mercato.

Il Fatto

La Sezione del controllo sugli enti riferisce alle Presidenze delle due Camere il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Consip s.p.a. per l’esercizio 2022, comunicando insieme il bilancio corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di controllo.

La società, istituita in house dal Ministero dell’economia e delle finanze nel 1997, opera come centrale degli acquisti nazionale per la Pubblica amministrazione. Nel periodo esaminato la gestione è stata interessata dalle novità normative introdotte dal d.l. n. 77 del 2021 e dal nuovo Codice dei contratti pubblici, nonché dall’attività di procurement connessa al PNRR.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce anzitutto il quadro dei compiti della società, che interviene nel programma di razionalizzazione degli acquisti, nel procurement per il PNRR e il PNC, nel procurement specialistico per singole amministrazioni e in progetti specifici assegnati per legge o atto amministrativo.

Nell’esame dei risultati, la Sezione prende atto del costante rafforzamento degli obblighi di adesione alle convenzioni, ricordando però che l’art. 1, comma 510, della legge n. 208 del 2015 consente alle amministrazioni centrali di indire autonome procedure di approvvigionamento.

Sul piano delle criticità, la Corte osserva che il modello accentrato di acquisto presenta il rischio di restringere l’accesso al mercato alle sole imprese di grandi dimensioni, uniche in possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria richiesti per gare di importo sempre più elevato. L’eccessivo dimensionamento di talune gare si ripercuote negativamente sui tempi di aggiudicazione, sul sorgere di intese anticoncorrenziali tra le imprese dominanti nel settore e sull’aumento del contenzioso. Risulta quindi apprezzabile lo sforzo di suddividere le gare in lotti di dimensioni più ridotte, per consentire l’accesso alle piccole e medie imprese.

Con riferimento al sistema del mercato elettronico e del sistema dinamico di acquisto, la Corte rileva la necessità di un miglioramento nell’utilizzo degli strumenti da parte dei responsabili degli acquisti pubblici e l’opportunità di una semplificazione e implementazione delle procedure di accesso, per circoscrivere la possibilità di un uso illecito della piattaforma e sfruttare le potenzialità di risparmio.

In materia di servizi di assistenza e collaborazione, preso atto dell’incremento dei relativi costi, la Sezione raccomanda l’attenta programmazione dei fabbisogni e il costante rispetto dei limiti previsti dall’art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001. La Corte segnala inoltre l’opportunità di introdurre sistemi di monitoraggio dei beni e servizi oggetto di effettiva negoziazione attraverso gli strumenti del programma.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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