Aggravamento della pensione privilegiata e parere del Collegio medico legale (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 6 del 19.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di pensione privilegiata, il riconoscimento dell’aggravamento per cumulo di infermità presuppone l’accertamento dell’interdipendenza tra la patologia già giudicata dipendente da causa di servizio e quella sopravvenuta. Il giudice non è vincolato al parere del Collegio medico legale, ma deve motivare l’eventuale discostamento evidenziando l’erroneità del presupposto scientifico su cui il parere si fonda. La mera coincidenza temporale tra servizio e insorgenza della patologia non realizza il presupposto richiesto dall’art. 67 del d.P.R. n. 1092/1973, essendo invece necessaria l’individuazione di episodi o condizioni che abbiano assunto il ruolo di concausa in senso medico-legale. Nel giudizio di aggravamento, l’onere probatorio del nesso eziologico grava sul ricorrente, che deve offrire elementi idonei a superare le conclusioni degli organi tecnici.
Il Fatto
Il ricorrente, già dipendente della Marina Militare e titolare di pensione privilegiata ordinaria, ha chiesto il riconoscimento dell’aggravamento dell’infermità “ernia discale con radicolopatia S1 e lombosciatalgia destra“, già giudicata dipendente da causa di servizio, per effetto del cumulo con la sopravvenuta “coxartrosi bilaterale“. Il Ministero della difesa aveva rigettato l’istanza, sulla base del parere negativo espresso dal Comitato di verifica per le cause di servizio, che aveva escluso qualsiasi interdipendenza tra le due patologie.
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento negando la correttezza dell’anamnesi lavorativa e della valutazione medico-legale, e ha chiesto l’incremento della pensione alla 2° categoria di ascrizione tabellare. L’Inps si è costituito eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, mentre il Ministero della difesa ha chiesto il rigetto del ricorso, eccependo in subordine la prescrizione quinquennale.
La Motivazione della Corte
Il giudizio non ha ad oggetto il riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata, bensì l’aggravamento di un’infermità già riconosciuta dipendente da causa di servizio. La Corte richiama l’art. 67 del d.P.R. n. 1092/1973, secondo cui la pensione spetta al militare le cui infermità, dipendenti da fatti di servizio, siano ascrivibili a una delle categorie della tabella A annessa alla legge n. 313/1968 e non siano suscettibili di miglioramento.
Il Collegio osserva che per fatti di servizio si intendono eventi e circostanze strettamente correlati all’adempimento degli obblighi di servizio, riconoscibili in base ai principi della finalità di servizio e dell’attualizzazione del rischio. La norma non prevede alcuna presunzione di dipendenza dal servizio: una mera coincidenza temporale non basta a realizzare il presupposto richiesto dalla legge. È tuttavia ammessa la rilevanza concausale dell’infermità endogena, purché il ricorrente individui e documenti episodi o condizioni che, per il loro carattere eccezionale, possano assumere il ruolo di concausa in senso medico-legale.
Nel caso concreto, la Corte richiama il parere del Collegio medico legale della Difesa presso la Corte dei conti, che ha escluso l’interdipendenza tra le due infermità. Il Giudice condivide la critica della difesa secondo cui la bilateralità della coxartrosi non può, di per sé, escludere il rilievo concausale di un fatto di servizio. Ritiene però convincente l’argomentazione del Collegio secondo cui la patologia sarebbe stata causata dalla distribuzione errata dei carichi a livello del bacino, conseguente alla scoliosi e alla dismetria degli arti inferiori, e che non esisterebbe correlazione diretta tra lombosciatalgia e coxartrosi, trattandosi di patologie a diversa estrinsecazione in distretti e per meccanismi eziopatogenetici differenti.
Il Giudice esprime inoltre perplessità sulla nuova misurazione della dismetria prodotta dal consulente di parte, eseguita solo dopo il deposito del parere preliminare e in contrasto con una precedente certificazione dello stesso medico, circostanza comunque non essenziale ai fini della decisione. La richiesta di rinnovo della CTU, avanzata in udienza, è rigettata perché la documentazione in atti è sufficiente per decidere. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna del ricorrente alle spese legali in favore dell’Inps.
Nota della Redazione
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