Conto giudiziale delle partecipazioni: valutazione al patrimonio netto e non al nominale (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 40 del 05.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di conto non si esaurisce nella verifica formale dello schema contabile, ma implica l’accertamento dell’attendibilità della consistenza economico-patrimoniale dei beni iscritti. Con riguardo alle partecipazioni societarie e consortili, il cui valore non è meramente figurativo, l’esposizione nel conto giudiziale deve riflettere l’effettiva consistenza economico-patrimoniale della partecipazione. Non è idonea allo scopo una rappresentazione che riporti un valore nominale o non aggiornato, determinando un disallineamento rispetto alle scritture dell’Ente. Trova applicazione il principio contabile n. 6.1.3 di cui all’All. n. 4/3 del d.lgs. 118/2011, che impone la valutazione al patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio approvato. Il conto irregolare non è ammesso a discarico.

Il Fatto

Il procedimento ha ad oggetto il conto giudiziale reso dall’agente contabile, consegnatario delle azioni detenute da un Comune in una società partecipata, per l’esercizio 2019. Il conto, depositato nel 2020, esponeva una consistenza azionaria e valori iniziali e finali della partecipazione che, secondo la relazione istruttoria, non corrispondevano alle risultanze societarie e alle scritture dell’Ente. Il magistrato istruttore ha quindi sottoposto il conto alla valutazione del Collegio ai sensi dell’art. 147, comma 3, c.g.c.

L’agente contabile ha eccepito, in via preliminare, l’estinzione quinquennale del giudizio di conto e, nel merito, di aver sottoscritto il conto in quiescenza, contestando l’attribuzione delle funzioni di agente contabile. Il Pubblico Ministero, rilevata la significatività delle irregolarità, si è rimesso alle valutazioni del Collegio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione preliminare di estinzione. Il conto è stato trasmesso nel maggio 2020 e la relazione del magistrato istruttore è stata depositata nell’aprile 2025: il termine quinquennale di cui all’art. 150 c.g.c., che decorre dal deposito del conto senza che sia depositata la relazione, non risulta pertanto decorso.

Nel merito, la Sezione ribadisce che il giudizio di conto non è una mera verifica formale, ma implica l’accertamento dell’attendibilità della consistenza economico-patrimoniale dei beni iscritti. Per le partecipazioni societarie, la cui gestione comporta l’esercizio di diritti e l’assunzione di obblighi rilevanti per l’Ente, il valore esposto deve riflettere l’effettiva consistenza della partecipazione.

Non soddisfa tale esigenza una rappresentazione che continui a riportare, di esercizio in esercizio, un valore meramente nominale, né un valore patrimoniale non aggiornato, generando un disallineamento rispetto alle scritture dell’Ente. Trova applicazione il principio contabile n. 6.1.3 di cui all’All. n. 4/3 del d.lgs. 118/2011, che prescrive la valutazione al patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio approvato. L’impostazione riprende l’art. 29 R.D. 827/1924, secondo cui i conti del consegnatario devono rappresentare la situazione reale dei titoli.

Le irregolarità riscontrate sono plurime: l’indicazione di un numero errato di azioni all’inizio e al termine della gestione; il valore esposto secondo il criterio nominale; il valore finale non aggiornato alle risultanze societarie già disponibili; la discrepanza rispetto al conto del patrimonio dell’Ente. Costituisce ulteriore irregolarità, di rilievo non solo formale, la mancanza del verbale di passaggio di consegne, prescritto dall’art. 26 del d.P.R. n. 254/2002, la cui assenza determina una confusione di gestione tra agente cessante e subentrante. Non è invece riferibile all’agente, ma all’Amministrazione, l’omessa trasmissione della relazione dell’organo interno di cui all’art. 139, comma 2, c.g.c.

Il conto è pertanto dichiarato irregolare e l’agente non è ammesso a discarico. Nulla per le spese, in considerazione della natura del procedimento e dell’assenza di ammanchi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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