Notifica inesistente del ricorso pensionistico e improcedibilità del giudizio contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 70 del 20.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo contabile pensionistico, l’omessa notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza alle parti resistenti integra una ipotesi di inesistenza della notificazione e non di nullità. Ne consegue il difetto di instaurazione del rapporto processuale e del contraddittorio, con declaratoria di improcedibilità del ricorso. Al Giudice non è consentito disporre la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 155, comma 8, c.g.c., poiché tale rimedio opera nei soli casi di nullità della notifica; nelle ipotesi di totale omissione si produce la decadenza dal relativo diritto. La declaratoria in rito preclude l’esame nel merito delle questioni di legittimità costituzionale e di compatibilità con il diritto dell’Unione prospettate dal ricorrente.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di trattamento pensionistico, ha agito davanti alla Corte dei conti per ottenere l’accertamento del proprio diritto a percepire la pensione senza le decurtazioni introdotte dall’art. 1, commi 309 e 310, legge n. 197 del 2022, chiedendo il reintegro della riduzione subita e il risarcimento del danno.
A sostegno della domanda ha prospettato tre questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 23, 36, 38 e 53 Cost., e due quesiti pregiudiziali alla Corte di giustizia dell’Unione europea, concernenti il divieto di discriminazione fondato sull’età e la libera circolazione dei lavoratori. Le amministrazioni resistenti non si sono costituite in giudizio.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva dalla documentazione in atti l’omessa notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza di discussione alle parti resistenti. La mancata costituzione di queste ultime è conseguenza diretta di tale omissione, da cui deriva il difetto di instaurazione del rapporto giuridico processuale e del contraddittorio.
Il Giudice ricostruisce la natura dell’atto di impulso processuale richiamando i principi degli artt. 24 e 111 Cost.: la notificazione del ricorso e del decreto forma un complesso atto unitario di introduzione del processo, nel quale ciascuna parte è gravata dei propri oneri processuali. Su questo punto la Corte richiama il proprio orientamento, in particolare la Sez. giur. Liguria n. 104 del 2018 e le Sezioni Riunite n. 20/QM del 1995.
La Corte affronta poi il nodo centrale: la distinzione tra inesistenza e nullità della notificazione. Nel caso di inesistenza giuridica e materiale della notifica non trova applicazione l’art. 155, comma 8, c.g.c., che consente al Giudice di disporre la rinnovazione entro un termine perentorio nei soli casi di nullità. L’ultimo capoverso della norma, stabilendo che la rinnovazione impedisce ogni decadenza, conferma che nei casi diversi dalla nullità si produce invece la decadenza dal relativo diritto.
Nel caso di specie l’inesistenza dell’attività di notifica preclude dunque la rinnovazione jussu judicis e la salvezza decadenziale. Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile, trattandosi di vizio che impedisce la regolare prosecuzione del procedimento.
La pronuncia in rito assorbe ogni ulteriore valutazione, anche in ordine alle questioni di costituzionalità e di compatibilità europea prospettate dal ricorrente. La Corte non provvede sulle spese di lite, in ragione del principio di gratuità delle cause previdenziali posto dall’art. 10 della legge n. 533 del 1973 e dell’omesso espletamento di attività processuale di controparte.
Nota della Redazione
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