Legittima la perequazione ridotta delle pensioni superiori a quattro volte il minimo (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 74 del 20.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 309, della legge n. 197 del 2022, che per il biennio 2023-2024 modula la perequazione automatica delle pensioni con percentuali decrescenti per fasce di importo. Il meccanismo non lede gli artt. 3, 36, 38, 53, 81 e 97 Cost.: la riduzione graduale dei coefficienti per i trattamenti superiori a quattro volte il minimo INPS è frutto di un bilanciamento non irragionevole tra adeguatezza della prestazione e vincoli di finanza pubblica. La misura non ha natura tributaria, non comportando alcuna decurtazione patrimoniale definitiva con acquisizione al bilancio statale, e la stretta correlazione con il comma 310 ne conferma la finalità endoprevidenziale.
Il Fatto
Il ricorrente è titolare di un trattamento pensionistico a carico dell’INPS dal 2007. Nel marzo 2023 ha ricevuto il rateo rivalutato secondo i nuovi coefficienti introdotti dalla legge di bilancio 2023, con arretrati per gennaio e febbraio. Riteneva il ricalcolo errato e inidoneo a garantire un’adeguata perequazione rispetto all’aumento del costo della vita.
Dopo una diffida rimasta senza riscontro, ha agito davanti alla Corte dei conti chiedendo, previa rimessione alla Corte costituzionale, l’accertamento del diritto alla piena perequazione e la condanna dell’Istituto alla restituzione delle somme non corrisposte per il 2023, quantificate in ricorso. L’INPS, costituitosi, ha invocato la conformità della norma ai parametri costituzionali ed eurounitari, richiamando la giurisprudenza costituzionale in materia.
La Motivazione della Corte
Il Giudice delle pensioni ha respinto il ricorso nel merito, escludendo la prospettata incostituzionalità dell’art. 1, comma 309, della legge n. 197 del 2022. La disposizione riconosce la rivalutazione automatica secondo il meccanismo dell’art. 34, comma 1, della legge n. 448 del 1998, ma con aliquote differenziate: integrale fino a quattro volte il trattamento minimo INPS, poi 85, 53, 47, 37 e 32 per cento per le fasce superiori.
La Corte osserva che, a ordinamento invariato, non sussistono diritti quesiti alla rivalutazione integrale. Il meccanismo perequativo si fonda su bilanciamenti rimessi alla discrezionalità del legislatore tra le prerogative degli artt. 36 e 38 Cost. e i vincoli di finanza pubblica, pure costituzionalmente presidiati dagli artt. 81 e 97 Cost. Viene richiamata la giurisprudenza costituzionale, in particolare la sentenza n. 250 del 2017, che ammette finanche la radicale esclusione dell’adeguamento per le pensioni di importo più elevato, naturalmente più resistenti all’inflazione.
La novella censurata non azzera la perequazione ma la raffredda soltanto per i trattamenti superiori. La limitazione è graduale e proporzionata, tiene conto del diverso margine di resistenza all’erosione inflazionistica e non confligge con i canoni di proporzionalità, adeguatezza e ragionevolezza. La Corte richiama la conforme giurisprudenza contabile, in particolare la sentenza della Sezione Lombardia n. 64 del 2024, secondo cui solo il blocco integrale della perequazione può integrare profili di irragionevolezza, mentre le misure differenziate per fasce perseguono un progetto di eguaglianza sostanziale.
Quanto alla dedotta natura tributaria della misura, il Giudice la esclude. Il comma 309 è strettamente correlato al comma 310, che potenzia le pensioni più basse: le maggiori economie derivanti dal primo finanziano gli incrementi del secondo, secondo i dati della relazione tecnica. Il mero raffreddamento del meccanismo perequativo non dà luogo a una prestazione patrimoniale imposta né a decurtazione definitiva con acquisizione all’erario, sicché non è violato il principio di universalità dell’imposizione degli artt. 3 e 53 Cost.
Le argomentazioni restano ferme anche a fronte della questione sollevata da altro giudice. Il ricorso è pertanto rigettato, con integrale compensazione delle spese processuali, in applicazione dell’orientamento della sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale in tema di compensazione per gravi ed eccezionali ragioni.
Nota della Redazione
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