Contribuzione aggiuntiva sindacale e valorizzazione in quota A o B (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 78 del 02.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Gli emolumenti corrisposti dall’organizzazione sindacale al lavoratore in distacco, sui quali sia stata versata la contribuzione aggiuntiva ai sensi dell’art. 3, commi 5 e 6, d.lgs. n. 564/1996, sono computabili ai fini della riliquidazione del trattamento pensionistico quando sussistano il distacco sindacale, la titolarità delle cariche di cui all’art. 31, comma 2, legge n. 300/1970, l’autorizzazione dell’ente previdenziale e l’effettivo versamento del contributo. La valorizzazione in quota A esige i caratteri della fissità e continuità della retribuzione aggiuntiva; il compenso isolato e del tutto esorbitante rispetto agli altri non li integra e resta collocato in quota B. È irrilevante che il contributo sia versato prima dell’erogazione della retribuzione, purché questa segua effettivamente.

Il Fatto

Il ricorrente, docente collocato in quiescenza, aveva prestato attività in distacco sindacale come segretario provinciale di un’organizzazione sindacale per un lungo arco temporale. Nel novembre 2002 l’ente previdenziale aveva autorizzato il sindacato a versare una contribuzione aggiuntiva in suo favore. Dapprima la pensione era stata liquidata senza tenere conto di tali contributi, poi l’Istituto li aveva computati, quindi li aveva espunti a seguito di accertamenti della Guardia di Finanza, chiedendo la ripetizione delle somme in eccesso.

Il ricorrente è stato assolto in sede penale dall’accusa di truffa ai danni dell’ente previdenziale. L’Istituto ha respinto l’istanza di riattivazione del trattamento e ha appellato la sentenza assolutoria quale parte civile. Di qui il ricorso alla Corte dei conti per la rideterminazione della pensione e, in subordine, per la valorizzazione dei contributi in quota B.

La Motivazione della Corte

In via pregiudiziale la Sezione rileva d’ufficio il difetto di giurisdizione sulla domanda di riliquidazione del trattamento di fine servizio. L’art. 156, comma 2, cod. giust. cont. consente la rilevazione delle eccezioni non proposte dalle parti solo se rilevabili d’ufficio e, tra queste, l’art. 15 del medesimo codice include il difetto di giurisdizione. La giurisdizione contabile in materia pensionistica, pur esclusiva e comprensiva di ogni questione funzionale al trattamento, non si estende alle controversie sul trattamento di fine rapporto: la Corte richiama Cass. S.U. n. 11849/2016 e Cass. S.U. n. 10131/2012, nonché la propria sent. n. 177/2022.

Nel merito, la Corte delimitа la domanda all’accertamento del diritto alla rideterminazione della pensione, comprensiva di tutti i contributi aggiuntivi versati dal sindacato, e non del solo emolumento oggetto del procedimento penale. La base normativa è l’art. 3, commi 5 e 6, d.lgs. n. 564/1996, che riconosce all’organizzazione sindacale la facoltà di versare la contribuzione aggiuntiva sugli emolumenti corrisposti al lavoratore in distacco.

La Sezione richiama i presupposti elaborati dalla giurisprudenza contabile (Sez. Giur. Veneto n. 340/2022): il distacco sindacale, la titolarità delle cariche di cui all’art. 31, comma 2, legge n. 300/1970, l’autorizzazione dell’ente previdenziale e il versamento del contributo entro il termine previsto. Nel caso concreto tutti i requisiti ricorrono, sicché il diritto alla riliquidazione va affermato. Non rileva che i contributi siano stati versati prima dell’erogazione della retribuzione, poiché il presupposto normativo può considerarsi integrato e non è richiesto che la retribuzione preceda il contributo.

Sul riparto tra quote, la Corte distingue. I compensi mensili erogati nei dieci mesi precedenti integrano i caratteri della fissità e continuità, richiesti per la quota A (Sez. Giur. Veneto n. 149/2023), e sono valorizzabili in tale quota. Diversamente, il compenso di importo rilevante riferito all’ultimo mese di servizio, rimasto isolato ed esorbitante rispetto agli altri, non presenta tali caratteri e può essere computato solo in quota B. La Sez. Giur. n. 168/2020, invocata dall’Istituto, riguarda una fattispecie diversa, caratterizzata da finalità elusiva, quattro mensilità e pagamento in unica soluzione.

La Corte riconosce infine gli arretrati, con interessi legali dalla scadenza dei singoli ratei e, nei limiti del maggior importo, rivalutazione monetaria secondo gli indici FOI/ISTAT, e compensa le spese in ragione dell’accoglimento solo parziale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *