Conto giudiziale improcedibile se la resa del conto non include le entrate riscosse in forme diverse dal contante (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 259 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il maneggio di danaro pubblico che qualifica la posizione dell’agente contabile degli enti locali non coincide con la materiale detenzione delle somme, ma con la disponibilità del denaro, la quale sussiste indipendentemente dalla concreta modalità di riscossione utilizzata. Ne deriva che l’obbligo di resa del conto giudiziale, ai sensi degli artt. 139 e 140 c.g.c., riguarda tutte le entrate comunque riscosse, anche tramite forme dematerializzate quali POS, PagoPA, conto corrente postale o bonifico bancario, e non solo le somme introitare per contanti. Il conto che rendiconti esclusivamente queste ultime è improcedibile, dovendo l’agente contabile ricompilare il conto con l’esaustiva descrizione dell’intera gestione e, in caso di mancata nuova compilazione, essendo esposto al giudizio per resa di conto ad istanza della procura regionale.
Il Fatto
La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Calabria era chiamata a decidere sul conto giudiziale reso dall’agente contabile addetta alla riscossione della Tosap permanente del Comune di Caraffa di Catanzaro per l’esercizio finanziario 2019. Il magistrato designato, nella relazione di irregolarità, aveva rilevato che la gestione rendicontata includeva esclusivamente le somme riscosse per contanti, senza tenere conto degli importi introitati tramite forme diverse di pagamento. Sulla base di tale rilievo, aveva chiesto la fissazione dell’udienza per la discussione del giudizio. All’udienza pubblica del 21 luglio 2026, nessuno è comparso per l’agente contabile e per l’amministrazione comunale, mentre il pubblico ministero ha concluso per la declaratoria di improcedibilità del conto.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha condiviso le conclusioni del magistrato designato, richiamando innanzitutto l’art. 93, secondo comma, d.lgs. n. 267/2000, il quale assoggetta alla giurisdizione contabile il tesoriere e ogni altro agente contabile che abbia maneggio di danaro pubblico o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali. La disposizione introduce un’ampia fattispecie soggettiva, che comprende non solo il tesoriere ma anche tutti coloro che abbiano, a qualsiasi titolo, maneggio di denaro pubblico.
La Corte ha precisato che il maneggio di danaro pubblico non va inteso come materiale detenzione, ma come disponibilità del denaro, la quale sussiste a prescindere dalla concreta modalità utilizzata per la riscossione. Tale interpretazione estensiva è imposta dalla necessità di evitare che le gestioni dematerializzate del denaro pubblico sfuggano al necessario giudizio di conto. L’agente contabile, infatti, ha la disponibilità delle somme versate dal contribuente e titolarità di ciascuna operazione contabile, pur in assenza di apprensione materiale del denaro.
In applicazione di tale principio, il conto giudiziale della riscossione deve mostrare il completo esame di tutte le attività compiute nell’esercizio finanziario di riferimento, indipendentemente dalle modalità con cui è stato eseguito il versamento. La Sezione ha richiamato i propri precedenti in materia di pagamenti tramite PagoPA (sentenze-ordinanze nn. 58/2023 e 61/2023) e bonifico bancario (sentenza n. 234/2022), nonché quelli delle Sezioni giurisdizionali toscana e sarda e le più recenti pronunce della stessa Sezione calabrese nn. 219, 221 e 222 del 2024.
Conseguentemente, il conto giudiziale limitato alle sole riscossioni in contanti è stato dichiarato improcedibile. La Corte ha precisato che i conti dichiarati improcedibili devono essere ricompilati dall’agente contabile con l’esaustiva descrizione dell’intera gestione, presentati all’amministrazione per il controllo e la parifica e da quest’ultima depositati presso la Sezione. In caso di mancata nuova compilazione, l’agente contabile sarà esposto al giudizio per resa di conto ad istanza della procura regionale, ai sensi dell’art. 141 c.g.c.. Nulla è stato disposto per le spese, ai sensi dell’art. 31, terzo comma, c.g.c.
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Nota della Redazione
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