Sviamento del contributo pubblico e responsabilità per danno erariale (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 162 del 21.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di danno erariale è configurabile un rapporto di servizio tra la pubblica amministrazione erogatrice di un contributo pubblico e il soggetto che, disponendo della somma in modo diverso da quello programmato o ponendo in essere i presupposti per la sua illegittima percezione, frustra lo scopo perseguito dall’ente. Il percettore risponde pertanto davanti alla Corte dei conti quando distoglie le risorse dalle finalità cui erano preordinate. La mancata rendicontazione di una spesa finanziata con provviste pubbliche rende manifesta l’antigiuridicità oggettiva della condotta, in virtù del principio contabile generale di necessaria documentazione della spesa. La cessazione dell’attività prima che l’ente erogante possa verificare l’effettività delle spese integra lo sviamento del contributo dalla sua finalità pubblicistica.
Il Fatto
La Procura regionale ha citato in giudizio una società, la sua beneficiaria, e i soci amministratori per sentirli condannare al pagamento, in favore della Regione, della somma di euro 26.250,34. Il fondamento della richiesta risiedeva nella mancata rendicontazione di un finanziamento concesso a valere sulla legge regionale n. 21/1997, revocato in relazione all’intervenuta cessione societaria e alla perdita dei requisiti di impresa artigiana.
Con provvedimento del 25.1.2017 Finpiemonte aveva revocato il finanziamento, intimando la restituzione della somma. I convenuti, costituitisi, hanno chiesto in via preliminare il rito abbreviato e, in via subordinata, hanno eccepito la propria buona fede, addebitando gli inadempimenti alla negligenza del consulente. Ammessi al rito abbreviato, non avendo versato l’importo concordato nel termine perentorio, il rito è mutato ai sensi dell’art. 130, comma 10, c.g.c.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dall’orientamento consolidato della Suprema Corte in tema di rapporto di servizio tra amministrazione erogatrice e percettore del contributo. Richiama le Sezioni Unite n. 111 del 2020, oltre alle precedenti n. 5019/2010, n. 23897/2015 e n. 1774/2013, per affermare che il percettore risponde per danno erariale qualora, disponendo della somma in modo diverso da quello programmato, frustri lo scopo perseguito dall’ente pubblico.
Sul piano oggettivo, il Programma degli interventi prevedeva l’obbligo di rendicontazione entro 30 giorni dalla conclusione dell’investimento e il mantenimento della qualifica di impresa artigiana almeno fino all’approvazione del rendiconto. La beneficiaria avrebbe dovuto presentare il rendiconto entro il 6 giugno 2009; non lo fece, e l’attività cessò prima che l’ente potesse verificare l’effettività delle spese.
L’inadempimento di tali prescrizioni, oltre a giustificare la revoca del beneficio, costituisce elemento fortemente indiziario dello sviamento delle risorse pubbliche, che rappresenta l’essenza del danno azionato. La Corte richiama il principio contabile generale di necessaria documentazione della spesa, citando C. conti, sez. III app., n. 152 del 2020 e C. conti, sez. giur. Piemonte n. 56/2023.
Quanto ai soggetti responsabili, la Corte individua la società beneficiaria e i suoi amministratori, che, avendo piena contezza degli obblighi assunti, non hanno dato prova né permesso le opportune verifiche sull’effettiva destinazione dei contributi, cedendo anzi l’azienda senza comunicazione alcuna.
Sull’elemento soggettivo, la mancata rendicontazione, il totale inadempimento all’obbligo restitutorio, la cessione dell’azienda senza comunicazione e la successiva rinuncia alla qualifica di impresa artigiana inducono a configurare la condotta in termini di dolo, essendo diretta alla distrazione del finanziamento dalle finalità di sostegno dell’economia e dell’occupazione. La Corte condanna quindi i convenuti, in solido tra loro, al pagamento di euro 26.250,34, oltre rivalutazione e interessi legali, e alle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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