Cessazione della materia del contendere e soccombenza virtuale nel recupero indebito INPS (Corte dei Conti Sez. giur. Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 16.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico militare, la cessazione della materia del contendere va dichiarata quando l’Ente previdenziale, dopo la notificazione del ricorso, annulli in autotutela il provvedimento di recupero dell’indebito e restituisca le somme già trattenute, soddisfacendo integralmente la pretesa dell’interessato. Le spese di lite seguono la soccombenza virtuale del resistente, da valutare alla stregua della condotta processuale tenuta prima del giudizio: l’inerzia serbata sull’atto di diffida stragiudiziale, che pure esponeva in modo chiaro i termini della questione, integra il presupposto della condanna. La declaratoria di cessazione non impedisce, inoltre, la trasmissione degli atti alla Procura regionale ove emergano elementi rilevanti per ipotesi di responsabilità amministrativa.
Il Fatto
Il ricorrente, già sottufficiale della Guardia di Finanza e titolare di trattamento pensionistico diretto dal 1° ottobre 2016, ha impugnato l’atto con cui l’INPS aveva disposto il recupero, per presunto indebito, della somma lorda di € 19.902,42 sulla pensione di cui è titolare, con trattenute rateali a partire dall’agosto 2023.
Secondo la difesa attorea, l’iniziativa dell’Ente era collegata alla nuova determinazione del 07.03.2023, che aveva applicato l’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973 con aliquota annua al 2,44%, riducendo l’importo pensionistico rispetto al passato. La questione era però già stata risolta con autorità di giudicato in senso più favorevole all’interessato. Prima del ricorso, il pensionato aveva diffidato l’Istituto, senza ottenere riscontro.
La Motivazione della Corte
Costituitosi il resistente, questi ha confermato la ricostruzione attorea e ha riferito che la competente Direzione provinciale, riesaminata la pratica e rilevato che il diritto al calcolo con la più favorevole aliquota era stato riconosciuto in via definitiva con sentenza passata in giudicato, ha disposto in autotutela la cancellazione dell’indebito e la restituzione delle somme già trattenute, pari a € 2.210,62.
Con ordinanza interlocutoria, il giudice ha subordinato la cessazione della materia del contendere alla valida integrazione della documentazione prodotta: il provvedimento di storno risultava privo di valida firma digitale e la stampa di lavorazione necessitava della prova dell’effettivo pagamento. Nel gennaio 2024 la difesa dell’INPS ha depositato la determinazione munita di corretta firma digitale e la documentazione attestante la restituzione; la difesa del ricorrente ha confermato l’accredito della somma.
Nel merito, la Corte osserva che del complessivo indebito netto una parte, pari a € 12.614,68, è stata stornata con determinazione n. 66 dell’8 novembre 2023, e la restante, pari a € 2.210,62, è stata rimborsata con ordine di pagamento eseguito il 15 novembre 2023. La pretesa dell’interessato risulta dunque soddisfatta dopo la notificazione del ricorso, con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Quanto alle spese, il giudice le pone a carico dell’INPS per la sua soccombenza virtuale, liquidandole in € 1.000,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario. La Corte sottolinea che la lite è insorta solo a causa del silenzio serbato dall’Ente sull’atto di diffida: l’Istituto avrebbe potuto rimediare in via amministrativa, ma è rimasto inerte, privando l’interessato di informazioni potenzialmente idonee a farlo desistere dall’intento di adire il giudice.
Ritenuta la possibile sussistenza di elementi rilevanti per ipotesi di responsabilità amministrativa, la Corte dispone la trasmissione di copia della sentenza alla Procura regionale presso la medesima Sezione giurisdizionale per le valutazioni di competenza.
Nota della Redazione
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