Conto giudiziale azioni: legittimato il titolare della disponibilità giuridica (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 129 del 10.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di titoli azionari e di quote di partecipazione societaria è individuato non nel soggetto che ne ha la disponibilità materiale, bensì in quello che ne ha la disponibilità giuridica, esercitando per legge o per delega i diritti dell’azionista. Nei Comuni, in mancanza di nomina di dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni, tale veste spetta al sindaco, quale organo di vertice dell’amministrazione, come confermato dall’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016. Il conto giudiziale reso da chi non riveste la qualità di agente contabile è pertanto improcedibile. L’obbligo di resa riguarda anche i titoli dematerializzati, inclusi nella parte attiva del conto del patrimonio.

Il Fatto

Un conto giudiziale relativo all’esercizio 2021, concernente azioni di una società partecipata da un Comune, è stato reso alla Sezione giurisdizionale dal direttore generale della medesima società partecipata. Il magistrato designato all’esame del conto ha rimesso al Collegio, ai sensi degli artt. 145, comma 4, c.g.c., la preliminare valutazione sulla procedibilità del giudizio.

Il relatore ha segnalato l’esistenza di un orientamento contabile secondo cui alla resa del conto è tenuto non il detentore materiale dei titoli, ma il soggetto che ne ha la disponibilità giuridica. Il Procuratore regionale, nelle sue conclusioni, ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità, non potendosi qualificare il direttore generale come consegnatario dei titoli azionari e delle quote di partecipazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta la questione della corretta individuazione del soggetto obbligato alla resa del conto di titoli azionari. Richiamando un orientamento consolidato delle sezioni contabili, la Corte ribadisce che il consegnatario va individuato in chi esercita i poteri dell’azionista per legge o per delega, non in chi ha la mera detenzione materiale dei titoli.

La giurisprudenza richiamata precisa che, per il Comune, in assenza di nomina di dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni, è il sindaco ad assumere la veste di agente contabile. La Corte richiama l’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016, che attribuisce al sindaco, al presidente o a un loro delegato l’esercizio dei diritti di socio per le partecipazioni degli enti locali.

Il Collegio sottolinea la natura gestionale e non meramente detentiva dell’attività del consegnatario di azioni: egli rappresenta l’ente alle riunioni societarie ed esercita i diritti connessi alla partecipazione. Il conto deve perciò contenere non solo la descrizione dei titoli e la loro consistenza iniziale e finale, ma anche le modalità di esercizio della gestione e di applicazione delle direttive impartite dai titolari delle partecipazioni pubbliche.

In coerenza con tale impostazione, la Corte rileva che l’obbligo di resa sussiste anche per i titoli dematerializzati, inclusi nella parte attiva del conto del patrimonio, permanendo l’esigenza informativa sull’esercizio dei poteri di gestione.

Poiché il conto in esame è stato reso da un soggetto non legittimato, il Collegio dichiara improcedibile il giudizio. Stante il tenore della pronuncia, non vi è luogo a statuizione sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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