Cessazione della materia del contendere e soccombenza virtuale (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 220 del 15.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico definito con declaratoria di cessazione della materia del contendere, l’intervenuto riconoscimento del diritto in sede amministrativa non esime il giudice dal regolare le spese di lite. Ove tale riconoscimento sia avvenuto in data successiva alla proposizione della domanda giudiziale, trova applicazione il principio di soccombenza virtuale, con conseguente condanna dell’amministrazione e dell’Istituto previdenziale al pagamento delle spese. La sopravvenuta carenza di interesse ad agire del ricorrente, determinata dal provvedimento tardivo dell’amministrazione, non può tradursi in un pregiudizio economico per la parte che abbia dovuto adire il giudice per ottenere tutela.

Il Fatto

Il ricorrente, ex Capo di 1^ Classe della Marina Militare, in servizio dal 23 novembre 1987 al 23 gennaio 2017, era stato dichiarato permanentemente inidoneo al servizio militare per un’infermità già riconosciuta dipendente da causa di servizio. Aveva presentato domanda di pensione privilegiata e, nel maggio 2023, aveva inoltrato all’amministrazione di appartenenza e all’INPS una diffida per il riconoscimento del trattamento di privilegio. Contestava, inoltre, l’omesso calcolo dell’indennità di aeronavigazione e paracadutismo nella pensione liquidata.

Non avendo ricevuto riscontro, ha agito davanti alla Corte dei conti per l’accertamento del diritto alla pensione privilegiata dalla cessazione dal servizio e per il riconoscimento della maggiorazione di cui all’art. 5, comma 2, d.P.R. n. 394/95 e all’art. 4, comma 3, d.P.R. n. 360/96, per un massimo di venti anni. Il Ministero della Difesa ha chiesto l’estromissione per difetto di legittimazione passiva; l’INPS ha chiesto il rigetto delle domande e, in subordine, la cessazione della materia del contendere quanto al trattamento privilegiato, già riconosciuto con determinazione successiva al ricorso.

La Motivazione della Corte

Nel corso del giudizio il ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla domanda sulla pensione privilegiata, già riconosciuta dall’Istituto previdenziale in data successiva alla proposizione del ricorso, insistendo per la maggiorazione. All’udienza, entrambe le parti hanno chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere anche in relazione all’indennità di aeronavigazione, in considerazione di quanto comunicato dall’INPS con nota del 6 giugno 2024.

Il giudice ha ritenuto di non disattendere la concorde richiesta, avendo la questione controversa trovato soluzione in sede amministrativa nel corso del giudizio. Ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere.

Il passaggio centrale riguarda la regolazione delle spese. In ossequio al principio di soccombenza virtuale, richiamato in termini dalla C. conti, Sez. Giuris. Puglia, n. 342/2017, le spese sono state poste a carico dell’Istituto resistente e del Ministero della Difesa. Il giudice ha valorizzato il dato temporale: il riconoscimento provvedimentale del diritto, da cui discende la sopravvenuta carenza di interesse ad agire, è pacificamente avvenuto in data successiva alla proposizione della domanda giudiziale.

La decisione afferma così che la definizione in via amministrativa non è neutrale sul piano delle spese. Chi ha dovuto agire in giudizio per ottenere ciò che l’amministrazione ha riconosciuto solo dopo il ricorso non sopporta il costo del processo. L’INPS e il Ministero della Difesa sono stati condannati al pagamento delle spese, liquidate equitativamente in € 300,00 ciascuno, oltre oneri e accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *