Patteggiamento senza pene accessorie non è condanna ai fini del danno all’immagine (Corte dei Conti Sez. giur. Friuli-Venezia Giulia n. 17 del 20.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, a seguito della sostituzione dell’art. 445, comma 1-bis, cod. proc. pen. operata dall’art. 25, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 150 del 2022, non è equiparata a una pronuncia di condanna nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l’accertamento della responsabilità contabile, quando con essa non siano state applicate pene accessorie. Ne consegue che il patteggiamento non integra il presupposto della sentenza irrevocabile di condanna richiesto, per l’esercizio dell’azione di danno all’immagine della pubblica amministrazione, dall’art. 17, comma 30-ter, d.l. n. 78 del 2009. Il difetto del presupposto è sanzionato con la nullità, rilevabile anche d’ufficio ai sensi dell’art. 51, comma 6, c.g.c.

Il Fatto

La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per il Friuli Venezia Giulia ha citato un appuntato della Guardia di Finanza chiedendone la condanna al pagamento di euro 17.964,98, di cui euro 10.000,00 a titolo di danno all’immagine ed euro 7.964,98 a titolo di danno da disservizio. L’azione traeva origine da una sentenza emessa ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. dal G.U.P. del Tribunale di Trieste, che aveva applicato al militare la pena di due anni di reclusione con sospensione condizionale per i reati di falsità commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici e di calunnia aggravata.

Secondo la prospettazione accusatoria, il convenuto aveva confezionato una falsa comunicazione di notizia di reato a carico di un terzo, per ragioni legate a un conflitto sentimentale, determinando un inutile impegno investigativo del Corpo. Il convenuto non si è costituito in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta d’ufficio la questione di ammissibilità della domanda, limitatamente alla responsabilità per danno all’immagine. I reati posti a fondamento dell’azione non rientrano tra i delitti contro la pubblica amministrazione del capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, poiché la falsità è collocata tra i delitti contro la fede pubblica e la calunnia tra quelli contro l’amministrazione della giustizia. La Corte ricostruisce il quadro normativo dell’art. 17, comma 30-ter, d.l. n. 78 del 2009, nel testo risultante dalle modifiche, e l’evoluzione giurisprudenziale sulla sopravvivenza del rinvio all’abrogato art. 7 della legge n. 97 del 2001 ovvero sulla sua sostituzione con l’art. 51, comma 7, c.g.c. Rileva, però, che entrambi gli orientamenti presuppongono una sentenza irrevocabile di condanna, sicché la questione è in concreto priva di utilità pratica.

Il nodo decisivo diventa allora la natura della pronuncia penale. La sentenza di patteggiamento, per costante giurisprudenza contabile formatasi sul testo previgente, era equiparata a una pronuncia di condanna. La Riforma Cartabia ha però sostituito integralmente l’art. 445, comma 1-bis, cod. proc. pen., stabilendo che la sentenza prevista dall’art. 444, comma 2, cod. proc. pen. non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l’accertamento della responsabilità contabile.

La Corte aderisce all’orientamento secondo cui, in difetto di pene accessorie, le disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano la sentenza di patteggiamento a quella di condanna non producono effetti. Il Collegio valorizza la ratio incentivante della riforma e l’argomento di ragionevolezza: non è ammissibile che l’equiparazione frutto di elaborazione giurisprudenziale sopravviva quando è neutralizzata quella prevista per legge.

Poiché nella specie il patteggiamento non ha irrogato pene accessorie, esso non può essere equiparato alla pronuncia irrevocabile di condanna. La violazione delle norme sui presupposti di proponibilità dell’azione è sanzionata con la nullità, rilevabile d’ufficio, limitatamente alla contestazione per danno all’immagine.

Quanto al danno da disservizio, la Corte ritiene sussistenti gravi indizi della condotta dolosa, desunti dagli atti del procedimento penale e disciplinare, e conferma lo sviamento dell’attività investigativa verso una vicenda inutile. La quantificazione, indicata in euro 7.964,98, è rideterminata equitativamente in euro 7.000,00, con condanna del convenuto al pagamento di tale somma, oltre interessi legali e spese di giustizia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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