Onere probatorio del nesso causale e poteri istruttori d’ufficio nella pensione privilegiata (Corte dei Conti Sez. giur. Friuli-Venezia Giulia n. 22 del 12.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di pensione privilegiata, l’onere di provare il nesso causale tra l’infermità e il servizio prestato grava sul ricorrente, ai sensi degli artt. 115 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ. Il giudice non può supplire a tale carenza con l’esercizio del potere di ammettere d’ufficio mezzi istruttori di cui all’art. 94 c.g.c., poiché una simile iniziativa non è volta a rimediare a oggettive difficoltà probatorie delle parti, ma si pone in contrasto con il principio dispositivo e pregiudica la terzietà dell’organo decidente. La richiesta di consulenza tecnica finalizzata a colmare l’inadempimento probatorio della parte è, pertanto, inammissibile.

Il Fatto

Il ricorrente, già appartenente al ruolo della Polizia di Stato e dimissionario dal 1° febbraio 2021, ha adito la Corte dei conti per ottenere il riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata ordinaria per l’infermità “artrosi cervico dorsale”, nonché la sua ascrivibilità all’ottava categoria della Tabella A annessa al d.P.R. n. 834/1981.

Il beneficio era stato negato in via amministrativa: il Comitato di verifica per le cause di servizio, con parere reso nell’adunanza del 17 luglio 2013, aveva escluso la dipendenza da fatti di servizio; il Ministero dell’interno, con decreto dell’8 aprile 2016, aveva respinto la domanda di equo indennizzo; l’INPS, con provvedimento del 20 aprile 2023, aveva rigettato l’istanza di pensione privilegiata. Il ricorrente ha chiesto, in via istruttoria, l’ammissione di una consulenza tecnica d’ufficio e l’acquisizione dei fascicoli amministrativi.

La Motivazione della Corte

La Corte respinge anzitutto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’economia e delle finanze, rilevando la coincidenza tra il soggetto contro cui la domanda è stata proposta e quello nei cui confronti è mossa la contestazione, essendo stato impugnato anche il parere del Comitato di verifica.

Nel merito, il giudice ricostruisce il thema probandum muovendo dalla prospettazione del ricorrente. Il consulente di parte aveva ipotizzato un nesso causale per usura da abuso funzionale, valorizzando le mansioni di pattugliamento, i servizi di vigilanza fissa e l’attività presso la D.I.G.O.S., con lunghi periodi di permanenza sull’autovettura.

La Corte osserva però che tali attività risultano saltuarie e risalenti nel tempo rispetto alla domanda del 27 luglio 2009, e comunque riconducibili alle ordinarie mansioni del profilo professionale ricoperto, senza che sia prospettata alcuna circostanza specifica idonea a integrare una particolare idoneità lesiva. Manca, inoltre, l’allegazione dell’insorgenza di sintomatologie durante o dopo il servizio ritenuto causa della patologia.

Ne deriva che il ricorrente non ha offerto elementi idonei a incrinare l’attendibilità del parere del Comitato. La richiesta di consulenza tecnica, secondo la Corte, è finalizzata a sopperire al mancato assolvimento dell’onere probatorio e non può essere accolta.

Il giudice afferma che la carenza non è sanabile con il potere istruttorio d’ufficio ex art. 94 c.g.c., poiché una simile attività finirebbe per porsi in contrasto con il principio dispositivo e pregiudicherebbe la terzietà del decidente, richiamando sul punto Corte dei conti, Sez. giur. Sicilia, n. 678 del 24 febbraio 2011. Resta assorbita la questione della mancata classificazione dell’infermità. Le spese vengono compensate, attesa la sinteticità della motivazione del parere del Comitato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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