Consegnatari di beni immobili non tenuti al conto giudiziale (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 294 del 18.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
I consegnatari di beni immobili degli enti locali non sono qualificabili come agenti contabili e non sono tenuti alla resa del conto giudiziale davanti alla Corte dei conti. La disciplina della contabilità di Stato, e in particolare il d.P.R. n. 254/2002, assume valenza generale e vale anche per gli enti locali, delimitando la categoria dei consegnatari per debito di custodia rispetto a quelli per debito di vigilanza. Il debito di custodia presuppone la presa in carico e lo scarico di beni esclusivamente mobili, riferibili a gestioni di cassa o di magazzino, con esistenze iniziali e rimanenze finali. Ne deriva l’incompatibilità tra la figura del consegnatario contabile e la gestione di beni immobili. In assenza di beni mobili univocamente riferibili a una gestione di magazzino, il giudizio di conto è improcedibile per mancanza dell’oggetto.

Il Fatto

La vicenda trae origine dal giudizio di conto iscritto nei confronti di un agente indicato come consegnatario dei beni mobili e immobili di un Comune, per l’esercizio 2021. Il magistrato relatore ha depositato la relazione di deferimento, rilevando che il conto in esame riporta l’elenco dei beni iscritti in inventario, per i quali il consegnatario non avrebbe un debito di custodia, ma un mero obbligo di vigilanza. Su questa base ha concluso per l’improcedibilità del giudizio.

La Procura regionale ha depositato le proprie conclusioni chiedendo la declaratoria di improcedibilità e la restituzione degli atti all’Amministrazione. All’udienza pubblica il magistrato relatore ha richiamato il contenuto della relazione e il Pubblico Ministero ha concordato, instando per l’improcedibilità e la restituzione degli atti.

La Motivazione della Corte

Il thema decidendum riguarda la perimetrazione della categoria degli agenti contabili consegnatari di beni tenuti alla resa del conto giudiziale e la questione se vi rientrino i consegnatari di beni immobili. La Corte muove dall’art. 178 del r.d. n. 827/1924, che ricomprende tra gli agenti contabili, tra gli altri, coloro che sono consegnatari di generi, oggetti e materie appartenenti allo Stato.

Il medesimo regolamento prevede che tutti gli oggetti mobili debbano essere dati in consegna ad agenti responsabili e che la consegna si effettui per mezzo di inventario. I consegnatari dei beni mobili sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti e devono rendere il conto giudiziale della loro gestione, dandosi debito dei beni avuti in consegna anche secondo il valore risultante dagli inventari.

La Corte richiama il d.P.R. n. 254/2002 che, all’art. 6, comma 1, distingue i consegnatari in agenti amministrativi per debito di vigilanza e agenti contabili per debito di custodia. Solo i secondi sono obbligati alla resa del conto giudiziale ai sensi degli artt. 11 e 23, mentre non vi sono tenuti, ai sensi dell’art. 12, i consegnatari per debito di vigilanza.

Quanto all’art. 93 del T.U.E.L., che non precisa se l’obbligo di resa del conto riguardi beni mobili o immobili, la Corte ritiene necessaria un’interpretazione sistematica che non può prescindere dalla perimetrazione discendente dalla disciplina della contabilità di Stato. La giurisprudenza contabile richiamata conferma che la figura del consegnatario si caratterizza per un debito di materie o oggetti esclusivamente mobili, con la conseguente incompatibilità con una gestione di beni immobili.

Dall’esame del conto, la Corte osserva che esso contiene una generale elencazione dei beni iscritti in inventario, tra i quali non sono univocamente individuabili beni mobili riferibili a una gestione di magazzino, per i quali si possa configurare un debito di custodia. Il convenuto è quindi qualificabile come semplice agente amministrativo e, come tale, non soggetto all’obbligo di resa del conto giudiziale, con conseguente improcedibilità del giudizio per mancanza dell’oggetto. Stante la pronuncia in rito e l’assenza di costituzione, non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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