Pensione privilegiata militare e difetto di giurisdizione su equo indennizzo (Corte dei Conti Sez. giur. Friuli-Venezia Giulia n. 23 del 20.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
La Corte dei conti ha giurisdizione esclusiva sulle controversie relative ai trattamenti pensionistici a totale o parziale carico dello Stato e degli altri enti designati dalla legge, sia sull’an sia sul quantum della pensione. La domanda di liquidazione dell’equo indennizzo, pur presupponendo la dipendenza della malattia da causa di servizio, afferisce al rapporto di lavoro ed è devoluta alla giurisdizione del giudice del rapporto. Allo stesso modo, la domanda di risarcimento del danno da ritardo nella conclusione del procedimento amministrativo spetta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. a), cod. proc. amm.. Il principio di concentrazione delle tutele, sancito dall’art. 3 cod. giust. cont., presuppone la giurisdizione del giudice contabile e non consente deroghe ai generali criteri di riparto. Accertata la dipendenza da causa di servizio, va riconosciuta la pensione privilegiata di ottava categoria con decorrenza dal mese successivo alla domanda.

Il Fatto

Il ricorrente, sottufficiale in servizio presso un reggimento di artiglieria e poi transitato nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa, ha chiesto alla Corte dei conti l’accertamento del diritto alla pensione privilegiata di ottava categoria per una patologia riconosciuta dipendente da causa di servizio, oltre all’indennità una tantum e al risarcimento del danno da ritardo.

La Commissione medica ospedaliera e il Comitato di verifica per le cause di servizio avevano accertato le patologie e ne avevano riconosciuto la dipendenza da causa di servizio. L’INPS, costituendosi, ha eccepito il difetto di giurisdizione della Corte dei conti sulla domanda risarcitoria e, nel merito, ha riferito di attendere il decreto di liquidazione dell’equo indennizzo per provvedere sulla pensione.

La Motivazione della Corte

La Corte ha esaminato per prima l’eccezione di difetto di giurisdizione. Ha richiamato l’art. 1, comma 2, cod. giust. cont. e gli artt. 13 e 62 del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, che attribuiscono alla Corte dei conti le controversie sui trattamenti pensionistici a carico dello Stato, con giurisdizione esclusiva estesa all’an e al quantum.

Diverso è il regime dell’equo indennizzo: pur presupponendo la dipendenza della malattia da causa di servizio, esso afferisce al rapporto di lavoro e rientra nella giurisdizione del giudice del rapporto. Nel caso di specie, trattandosi di militare, tale giudice è quello amministrativo. La Corte ha quindi escluso la propria giurisdizione sulla domanda di liquidazione e pagamento dell’equo indennizzo.

Le stesse considerazioni valgono per la domanda di risarcimento del danno da ritardo nella conclusione del procedimento volto al riconoscimento dell’indennità e della pensione privilegiata, devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. a), cod. proc. amm..

La Corte ha poi respinto l’argomento fondato sul principio di concentrazione delle tutele. L’art. 3 cod. giust. cont. presuppone la giurisdizione del giudice contabile e mira a garantirne la pienezza ed effettività, senza travalicare il perimetro delle altre giurisdizioni.

Nel merito, poiché la dipendenza da causa di servizio delle patologie non era contestata, la Corte ha accolto la domanda di pensione privilegiata di ottava categoria, con decorrenza dal mese successivo alla domanda. Ha rilevato che la diffida alla conclusione del procedimento era rimasta senza esito e che il termine di centoquindici giorni previsto dal regolamento sui termini procedimentali era ampiamente scaduto. Ha infine condannato l’INPS agli interessi legali e al maggior danno da svalutazione, compensando parzialmente le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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