Danno all’immagine della P.A. solo per i delitti contro la P.A. (Corte dei Conti Sez. giur. Friuli-Venezia Giulia n. 29 del 20.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il danno all’immagine della pubblica amministrazione resta risarcibile, anche dopo l’entrata in vigore del codice di giustizia contabile, nei soli casi e nei modi previsti dall’art. 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97, cui continua a rinviare l’art. 17, comma 30-ter, del D.L. n. 78/2009, non abrogato nel secondo periodo. L’art. 51, comma 7, c.g.c. disciplina la sola notizia di danno erariale e l’obbligo di comunicazione della sentenza penale irrevocabile, senza ampliare le fattispecie risarcibili ai delitti comuni commessi in danno della P.A. Il rinvio operato dall’art. 17, comma 30-ter, alla norma abrogata è materiale, statico e recettizio, con conseguente incorporazione dei limiti in esso previsti. Ne deriva la nullità, rilevabile anche d’ufficio, dell’atto di citazione fondato su reati che esulano dai delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A.

Il Fatto

La Procura regionale ha citato un Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato per sentirlo condannare al pagamento, in favore del Ministero dell’interno, di euro 30.000,00 a titolo di danno all’immagine dell’amministrazione di appartenenza, oltre rivalutazione, interessi legali e spese di giustizia. L’azione muove da una notizia di danno trasmessa dall’Ufficio Personale della Questura.

Il dipendente era stato condannato con sentenza penale irrevocabile per calunnia, arresto illegale e falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici, con continuazione e aggravanti. La vicenda non aveva avuto risonanza mediatica esterna, ma era stata conosciuta all’interno dell’ufficio. La difesa si è costituita contestando la sola quantificazione del danno, chiedendone la riduzione in via equitativa.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il perimetro di risarcibilità del danno all’immagine. Prima del codice di giustizia contabile il fondamento era contenuto nell’art. 17, comma 30-ter, del D.L. n. 78/2009, che richiamava l’art. 7 della legge n. 97/2001, a sua volta riferito ai soli delitti contro la P.A. previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale. La restrizione è stata scrutinata dalla Corte costituzionale n. 355/2010, che ne ha ritenuto la legittimità, e dalle Sezioni Riunite n. 12/QM/2011, che ne hanno affermato la natura sostanziale.

Con il D.lgs. n. 174/2016 sono stati abrogati l’art. 7 della legge n. 97/2001 e il primo periodo dell’art. 17, comma 30-ter, mentre è sopravvissuto il riferimento ai casi e ai modi della norma abrogata. Parte della giurisprudenza, argomentando dall’art. 51, comma 7, c.g.c., ha ritenuto che oggi bastino l’irrevocabilità della sentenza penale e la commissione di un delitto in danno della P.A. Il Collegio non condivide questa lettura.

Le indicazioni della Corte costituzionale n. 191/2019 impongono di verificare la natura del rinvio e la portata della legge delega. La legge n. 124/2015 delegava il Governo al solo riordino processuale, con esplicito riferimento ai principi vigenti: non era autorizzata alcuna modifica sostanziale del danno all’immagine. Un’interpretazione ampliativa collide con l’art. 76 Cost. L’omessa abrogazione del secondo periodo dell’art. 17 non è casuale.

Il rinvio dell’art. 17, comma 30-ter, alla norma esattamente individuata è fisso, con incorporazione dei limiti in essa previsti; il successivo rinvio dell’art. 7 ai delitti contro la P.A. è mobile. L’art. 51, comma 7, c.g.c. si limita a disciplinare la notizia di danno e l’obbligo di comunicazione, senza estendere la configurabilità del pregiudizio. Da qui la conseguenza: i reati per cui il convenuto è stato condannato, pur gravissimi, esulano dall’ambito dei delitti che legittimano l’azione. Ai sensi dell’art. 51, comma 6, c.g.c., la nullità è rilevabile anche d’ufficio: l’atto di citazione è dichiarato nullo, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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