Contributi regionali distratti: danno erariale e responsabilità solidale del legale rappresentante (Corte dei Conti Sez. giur. Friuli-Venezia Giulia n. 28 del 12.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il soggetto privato che, ricevendo contributi pubblici finalizzati, si inserisce funzionalmente nel programma dell’amministrazione erogante, instaura con questa un rapporto di servizio che radica la giurisdizione contabile. La responsabilità amministrativa attinge anche il legale rappresentante dell’ente beneficiario, poiché dall’interno muove il rapporto di servizio e la sua condotta non è giustapposta a quella dell’ente, ma opera all’interno di esso. Ne consegue la solidarietà tra ente e persona fisica, salva la rivalsa nei rapporti interni. La sentenza penale irrevocabile di condanna ex art. 316-ter cod. pen. ha efficacia di giudicato nel giudizio contabile quanto all’accertamento del fatto, ai sensi dell’art. 651, comma 1, cod. proc. pen., mentre la pronuncia di estinzione per prescrizione non è idonea a superare la presunzione di innocenza. L’azione del pubblico ministero contabile, infine, non è vincolata dalla costituzione di parte civile dell’amministrazione nel processo penale.
Il Fatto
La Procura regionale ha citato l’associazione beneficiaria e il suo legale rappresentante chiedendone la condanna solidale al pagamento, in favore della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, della somma di euro 96.994,94, oltre rivalutazione e interessi. L’ipotesi accusatoria riguarda l’illecita percezione di contributi regionali concessi per manifestazioni sportive negli anni 2008-2011, ottenuti presentando rendicontazioni fittizie che avrebbero fatto apparire come sostenute spese in realtà insussistenti.
L’azione trae origine da una notizia di danno appresa dalla stampa e dagli esiti dell’istruttoria. I convenuti, ritualmente notificati, non si sono costituiti ed è stata dichiarata la loro contumacia. Il processo penale si era concluso in primo grado con condanna per il reato di cui all’art. 316-ter cod. pen.; in appello i reati relativi al 2008 sono stati dichiarati estinti per prescrizione, con conferma nel resto; la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’imputato.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla ricostruzione del rapporto di servizio. Il contributo pubblico finalizzato non è erogato per fini di solidarietà, ma per realizzare un programma dell’amministrazione: il privato diventa compartecipe fattivo dell’attività amministrativa. Il rapporto si scompone in due segmenti — la percezione della provvista e il suo utilizzo conforme alla destinazione — ed è sufficiente che il soggetto si inserisca anche di fatto nella gestione delle risorse pubbliche. Da qui il radicamento della giurisdizione contabile.
La responsabilità colpisce anche la persona fisica titolare dell’organo. Richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 295 del 2013 e n. 18991 del 2017, il Collegio osserva che la condotta dell’amministratore non è giustapposta a quella dell’ente, ma opera dall’interno e muove il rapporto di servizio. La responsabilità della persona fisica trova la propria causa in quella dell’ente, poiché questo vive e agisce per mezzo dei suoi organi. Ne deriva la solidarietà verso il danneggiato.
Quanto all’efficacia del giudizio penale, il Collegio applica l’art. 651, comma 1, cod. proc. pen.: la condanna irrevocabile vincola il giudice contabile sull’accertamento del fatto, della sua illiceità penale e sull’affermazione che l’imputato lo ha commesso. Per il finanziamento relativo al 2008, colpito da estinzione per prescrizione in appello, tale efficacia non opera, poiché la pronuncia di estinzione non è idonea a superare la presunzione di innocenza. Il Collegio procede pertanto all’esame analitico delle fonti di prova per tutti i contributi.
Sul piano sostanziale, la Corte rileva che le rendicontazioni si sono rivelate false nella quasi totalità dei casi. Le spese per collaborazioni non hanno trovato conferma nei riscontri; quelle per alloggio, stampa, allestimenti e spazi pubblicitari risultano riferite a fatture inesistenti o a eventi estranei. Viene in rilievo anche l’art. 31, comma 1, della legge regionale n. 7 del 2000, che vieta la concessione di incentivi a fronte di rapporti tra soggetti legati da vincoli personali: le spese riconducibili al rappresentante legale e a un suo congiunto sono pertanto dannose, poiché la spesa vietata identifica direttamente il danno.
Infine, la Corte esclude che la costituzione di parte civile della Regione nel processo penale possa limitare l’azione erariale: il pubblico ministero contabile agisce a tutela delle pubbliche risorse in funzione neutrale, non nel nome dell’amministrazione. La condanna è pertanto pronunciata per l’intero importo azionato, nei limiti della domanda ai sensi dell’art. 101, comma 3, c.g.c., con rivalutazione e interessi.
Nota della Redazione
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