Estinzione del processo per mancata prova della notifica del ricorso (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 256 del 28.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel rito pensionistico dinanzi alla Corte dei conti, il ricorrente che non depositi nella segreteria della sezione le prove dell’avvenuta notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza entro il decimo giorno che precede la data di udienza viola l’art. 155, comma 5 bis, c.g.c., con conseguente estinzione del processo ex art. 111 c.g.c. La declaratoria di estinzione consegue all’inattività del ricorrente nella fase di instaurazione del contraddittorio e non è impedita dalla sopravvenuta soddisfazione della pretesa sostanziale. Le spese di giudizio restano non liquidabili.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di trattamento pensionistico erogato dall’INPS, ha adito la Corte dei conti per ottenere l’accertamento del diritto, ai sensi dell’art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973, al ricalcolo, alla riliquidazione e al pagamento della pensione, con attribuzione alla parte retributiva dell’aliquota di rendimento del 44% per le anzianità maturate fino al 31.12.1995.

L’INPS non si è costituito in giudizio. Nel corso del procedimento il ricorrente ha rappresentato che l’istituto ha riconosciuto la domanda, con conseguente sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione. Ha altresì dato atto che il difensore non aveva provveduto alla notifica del ricorso unitamente al decreto di fissazione di udienza, concludendo per la declaratoria di estinzione con spese compensate.

La Motivazione della Corte

La questione decisa attiene alla verifica delle condizioni di instaurazione del contraddittorio. Il Giudice unico ha rilevato che la parte attrice non ha osservato il disposto dell’art. 155, comma 5 bis, c.g.c., secondo cui il ricorrente deve depositare nella segreteria della sezione le prove dell’avvenuta notifica entro il decimo giorno che precede la data di udienza.

L’onere è funzionale alla regolare costituzione del rapporto processuale: la mancata dimostrazione della notifica impedisce la verifica della vocatio in ius dell’ente previdenziale e preclude la trattazione del merito. La violazione determina pertanto l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 111 c.g.c.

La Corte non si è soffermata sulla pretesa sostanziale, né sul riconoscimento intervenuto in via amministrativa. Il difetto di instaurazione del contraddittorio opera in via pregiudiziale e assorbe ogni altra valutazione, ivi compresa la carenza di interesse dedotta dalla parte.

Quanto alle spese, il Giudice ha disposto che nulla è dovuto per le spese di giudizio, conformemente alla conclusione rassegnata dalla parte attrice e alla mancata costituzione dell’ente previdenziale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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