Cessazione della materia del contendere per pagamento del danno erariale (Corte dei Conti Sez. giur. Friuli-Venezia Giulia n. 30 del 25.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativo-contabile, l’integrale soddisfazione della pretesa risarcitoria da parte del convenuto prima della decisione determina la cessazione della materia del contendere. Il pagamento della somma contestata con l’invito a dedurre, accettato dall’amministrazione danneggiata, esaurisce l’interesse dell’attore pubblico alla pronuncia di condanna. Il comportamento del convenuto che esegua in tempi brevi il pagamento giustifica la compensazione delle spese di giudizio. La declaratoria di cessazione presuppone l’accertamento dell’avvenuta estinzione della pretesa e non richiede la costituzione del convenuto.

Il Fatto

La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per il Friuli Venezia Giulia ha citato un dipendente di un’azienda sanitaria, addetto alla manutenzione, per il danno erariale complessivo di euro 995,00. L’ipotesi accusatoria riguardava condotte assenteistiche tenute in orario di lavoro, in diversi mesi del 2020, con svolgimento di interessi personali e utilizzo di autovetture di servizio per fini estranei all’amministrazione.

Il danno contestato si articolava in euro 291,76 per la retribuzione percepita senza prestazione lavorativa, euro 583,52 a titolo di danno all’immagine e euro 119,46 per l’indebito uso del veicolo aziendale. Dopo l’invito a dedurre, il difensore del convenuto ha proposto all’azienda il pagamento dell’intero importo, che è stato accettato e incassato. Il convenuto non si è costituito in giudizio.

La Motivazione della Corte

La questione sottoposta al Collegio riguarda gli effetti del pagamento integrale della somma contestata intervenuto dopo la contestazione preliminare di responsabilità e prima della decisione. Il convenuto, contumace, aveva già definito su base volontaria il rapporto con l’amministrazione danneggiata.

La Sezione rileva che le allegazioni della Procura regionale conducono a ritenere soddisfatta la pretesa attorea. Il Pubblico Ministero ha confermato in udienza l’avvenuta estinzione dell’interesse alla pronuncia. Su queste premesse la Corte dichiara l’intervenuta cessazione della materia del contendere.

Quanto alle spese, il Collegio valorizza il comportamento del convenuto, che in breve tempo ha eseguito il pagamento della somma contestata. Tale condotta giustifica la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

La decisione si fonda sulla logica dell’interesse pubblico alla reintegrazione patrimoniale: una volta ripristinata l’erogazione lesa, viene meno la necessità della pronuncia di condanna. Resta fermo l’accertamento dell’avvenuto incasso documentato dall’azienda sanitaria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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