Accertata la conformità a legge delle spese elettorali delle liste per le amministrative di Taranto (Corte dei Conti Sez. contr. Puglia n. 23 del 12.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il Collegio di controllo sulle spese elettorali, istituito presso la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, verifica la conformità alla legge delle spese sostenute e la regolarità della documentazione prodotta dai partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati per le campagne elettorali nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, ai sensi dell’art. 13, comma 6, della legge n. 96/2012 e dell’art. 12, comma 3, della legge n. 515/1993. Le spese forfettarie, previste dall’art. 11, comma 2, della legge n. 515/1993 nella misura del 30 per cento delle spese ammissibili, non costituiscono un automatismo e sono ammesse solo se risulta l’effettività della spesa accessoria sostenuta. Il termine di sei mesi per la conclusione del controllo decorre dalla data di scadenza legale per la trasmissione dei consuntivi, e la natura non perentoria del termine di deposito esclude omissioni sanzionabili in assenza di una formale messa in mora rimasta inevasa.

Il Fatto

In occasione delle elezioni amministrative del 25 e 26 maggio 2025 nel Comune di Taranto, avente popolazione superiore a 30.000 abitanti, ventotto liste hanno partecipato alla competizione elettorale. Il Collegio di controllo sulle spese elettorali costituito presso la Sezione regionale di controllo per la Puglia ha acquisito i consuntivi relativi alle spese sostenute e alle fonti di finanziamento. Diciannove liste hanno presentato un rendiconto negativo, attestando di non aver ricevuto contributi né sostenuto spese. Per le liste rimanenti è stato necessario formulare richieste istruttorie integrative riguardanti l’indicazione delle fonti di finanziamento, l’ammissibilità e l’inerenza delle spese e la completezza della documentazione comprovante l’avvenuto pagamento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente precisato che, ai fini del calcolo del termine di sei mesi entro il quale concludere il controllo, il dies a quo è individuato nella data di scadenza ex lege prevista per la trasmissione dei consuntivi, ossia quarantacinque giorni dall’insediamento del Consiglio comunale, avvenuto il 24 luglio 2025 con scadenza all’8 settembre 2025. Tale precisazione ha consentito di considerare tempestive le trasmissioni avvenute dopo il termine, in quanto la natura non perentoria del termine, come chiarito dalla deliberazione della Sezione delle autonomie n. 24/2013, non consente di configurare un’omissione sanzionabile se non dopo una formale messa in mora rimasta inevasa.

Nel merito, il controllo si è limitato alla verifica della conformità alla legge delle spese sostenute e della regolarità della documentazione prodotta. L’istruttoria ha riguardato il rispetto dei limiti massimi di spesa previsti dall’art. 13, comma 5, della legge n. 96/2012, la riconducibilità delle spese alle tipologie elencate dall’art. 11 della legge n. 515/1993, la loro riferibilità temporale alla campagna elettorale e l’esistenza di finanziamenti a copertura. Sono state verificate le soglie relative alla dichiarazione congiunta per elargizioni superiori a € 3.000,00, il tetto di € 100.000,00 annui per le erogazioni liberali in favore dei partiti e l’assenza di finanziamenti in violazione dell’art. 7 della legge n. 195/1974.

Con riguardo al rendiconto di una lista, il Collegio ha osservato che la voce iscritta a titolo di spese forfettarie non poteva essere ammessa in assenza dell’effettività della spesa accessoria, procedendo alla rideterminazione dell’ammontare complessivo delle spese regolarmente sostenute. All’esito dell’istruttoria, svolta anche mediante richieste integrative e acquisizione di documentazione supplementare, le spese rendicontate dalle liste partecipanti sono risultate conformi alla legge e la documentazione prodotta a prova delle spese stesse è risultata regolare.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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