Imposta soggiorno dichiarazioni bimestrali prevalgono su registrazioni portale (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 210 del 27.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto avente ad oggetto la riscossione dell’imposta di soggiorno, qualora l’agente contabile produca dati tra loro non omogenei sul numero dei pernottamenti imponibili, il giudice deve privilegiare il dato desumibile dalle dichiarazioni bimestrali che lo stesso agente ha inviato al Comune. Tali dichiarazioni, essendo redatte a consuntivo e a breve distanza dagli eventi cui si riferiscono, offrono un quadro documentale più aderente alla realtà rispetto alle registrazioni inserite nel portale Alloggiati Web, effettuate in via anticipata e a fini di comunicazione all’autorità di pubblica sicurezza. Ne deriva la condanna dell’agente al versamento della sola differenza tra l’imposta dovuta, così determinata, e quella già riversata, con rivalutazione monetaria e interessi legali.
Il Fatto
Il giudizio di conto riguarda la gestione degli incassi e dei riversamenti dell’imposta di soggiorno per l’esercizio finanziario 2020, da parte dell’agente contabile quale gestore di una struttura ricettiva situata nel Comune interessato. Il magistrato istruttore, dopo aver dato atto della regolarità formale del conto, ha ricostruito il numero dei pernottamenti imponibili dal portale Alloggiati Web e li ha quantificati in 1.275, per un’imposta dovuta di € 1.275,00. Poiché nel conto risultava versata la somma di € 300,00, è stata contestata una discrasia di € 975,00.
L’agente contabile ha depositato memoria, deducendo erronee duplicazioni di registrazioni, ospiti mai arrivati e partenze anticipate, in larga parte legate all’emergenza pandemica, nonché la non imponibilità dei soggiorni oltre il settimo giorno. Ha prodotto una videata delle presenze comunicate a fini statistici, da cui risulterebbero 356 presenze complessive, sostenendo la plausibilità dell’importo versato. Il Procuratore ha chiesto la dichiarazione di irregolarità del conto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto che la documentazione proveniente dall’agente contabile presenta dati tra loro non omogenei. I pernottamenti imponibili risultano 1.275 secondo il portale Alloggiati Web, mentre dalle dichiarazioni bimestrali inviate al Comune il numero delle presenze imponibili è complessivamente di 568, per un’imposta dovuta di € 568,00. Nella memoria difensiva, invece, si sostiene che i pernottamenti imponibili sarebbero 356, con un’imposta di € 300,00, in contrasto con le dichiarazioni a suo tempo trasmesse.
Di fronte a tali elementi disomogenei, la Corte individua il dato maggiormente attendibile in quello desumibile dalle dichiarazioni bimestrali. Esse, infatti, sono state effettuate a consuntivo e poco tempo dopo il verificarsi delle circostanze dedotte — ipotetiche duplicazioni di registrazioni, mancati arrivi, partenze anticipate, soggiorni superiori ai sette giorni — e pertanto denotano un quadro documentale più aderente alla realtà.
Il Collegio non attribuisce rilievo dirimente né alle risultanze del portale Alloggiati Web, alimentato in via anticipata e per finalità di pubblica sicurezza, né alla videata delle presenze comunicate a soli fini statistici. La funzione e la tempistica di tali adempimenti ne attenuano l’attitudine probatoria rispetto alle dichiarazioni rese a consuntivo dallo stesso agente contabile.
Sulla base di tale criterio, poiché l’importo versato è stato indicato nel conto in € 300,00 e quello dovuto, desumibile dalle dichiarazioni bimestrali, è pari a € 568,00, la differenza dovuta ammonta a € 268,00. L’agente contabile è quindi condannato al versamento di tale somma in favore del Comune, oltre rivalutazione monetaria dalla data dell’omesso versamento e interessi legali fino al soddisfo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate a cura della Segreteria, ai sensi dell’art. 31 del c.g.c., a carico della parte condannata. Il conto giudiziale è dichiarato irregolare.
Nota della Redazione
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