Responsabilità erariale dell’associazione sportiva per contributi ottenuti con rendicontazioni false (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 296 del 02.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’associazione sportiva dilettantistica che abbia ottenuto contributi pubblici mediante rendicontazioni parziali e non veritiere, idonee a far apparire un disavanzo in realtà inesistente, risponde del danno erariale da indebita percezione a titolo di dolo, unitamente al legale rappresentante che abbia sottoscritto le istanze. Gli atti compiuti dal rappresentante organico si imputano per legge al soggetto rappresentato, sicché l’illecito contabile è riferito in primo luogo all’Ente che ha indebitamente beneficiato delle pubbliche erogazioni. Il rapporto di servizio tra l’Amministrazione erogatrice e il soggetto beneficiario fonda la giurisdizione contabile anche nei confronti di chi ha diretto o amministrato la persona giuridica. L’azione di responsabilità erariale non consente al giudice contabile di rieditare il procedimento amministrativo di concessione né di ricalcolare il disavanzo effettivo; l’attribuzione geneticamente illecita impone la restituzione dell’intero importo erogato, con esclusione del potere riduttivo in presenza di condotta dolosa. Le contestazioni relative ai rapporti interni tra Associazione e rappresentante attengono alla responsabilità civile e non escludono l’imputazione erariale.
Il Fatto
La Procura regionale della Corte dei conti per il Veneto ha citato in giudizio un’associazione sportiva dilettantistica e la sua legale rappresentante in carica fino al 30 aprile 2019, chiedendone la condanna solidale al risarcimento del danno erariale arrecato a un Comune. L’addebito riguarda contributi ottenuti negli anni dal 2015 al 2019, pari a euro 25.000,00 per ciascuna annualità, a titolo di copertura del disavanzo per l’organizzazione di un evento sportivo.
Secondo la prospettazione dell’atto di citazione, la rappresentante aveva dichiarato, in tutte le domande di contributo, incassi inferiori a quelli effettivamente realizzati, indicando solo i biglietti venduti nella prima giornata della manifestazione e, per il 2017-2018, il solo importo imponibile. Era così emerso un disavanzo inesistente, coperto con la sovvenzione comunale nella misura massima consentita. L’azione erariale è stata promossa dopo la segnalazione della Procura penale e l’istruzione di una relazione dell’Amministrazione comunale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara anzitutto la contumacia della convenuta persona fisica, ritualmente citata e non costituita. Nel merito ritiene l’azione fondata. Non è contestato che l’allora legale rappresentante abbia consapevolmente richiesto i contributi trasmettendo rendicontazioni parziali e non veritiere: la stessa convenuta, nelle deduzioni della fase preliminare, ha ammesso di aver presentato rendicontazioni parziali sia nelle entrate sia nelle uscite.
Esclusa ogni contestazione sui fatti, il Collegio esamina le difese dell’associazione: la riferibilità esclusiva dell’illecito all’ex rappresentante, che avrebbe agito in autonomia, e la contestazione del quantum. Sul primo profilo osserva che l’eccezione inverte i piani della rappresentanza organica: per giurisprudenza consolidata l’illecito erariale derivante dall’illegittimo agire del rappresentante di un Ente si riferisce in primo luogo all’Ente rappresentato, che ha beneficiato senza titolo delle pubbliche erogazioni, e solo successivamente si estende al soggetto agente, che ne risponde con il proprio patrimonio unitamente al percettore.
Il Collegio richiama il principio secondo cui, quando il fruitore dei fondi pubblici è una persona giuridica, la responsabilità erariale attinge anche coloro che con essa abbiano intrattenuto un rapporto organico, ove dai loro comportamenti sia derivata la distrazione dei fondi dal fine pubblico. Il parametro è la provenienza dal bilancio pubblico delle somme e il dovere di assicurarne la destinazione. Richiama inoltre l’orientamento della stessa Sezione: l’amministratore di una società privata destinataria di fondi pubblici è soggetto alla giurisdizione contabile, poiché la società beneficiaria concorre alla realizzazione del programma della P.A. instaurando con essa un rapporto di servizio. Le persone giuridiche rispondono oggettivamente con il loro patrimonio per il fatto dei propri gestori, ma l’aggressione patrimoniale postula sempre l’accertamento di condotte illecite imputabili a persone fisiche.
Irrilevante è il verbale del Consiglio direttivo invocato dalla difesa, con cui i consiglieri avevano ribadito la fiducia e il mandato alla rappresentante. Eventuali illeciti di quest’ultima verso l’associazione potranno riguardare solo i rapporti interni secondo le regole della responsabilità civile. L’imputazione degli atti in caso di rappresentanza organica avviene per legge in favore del rappresentato, che risponde quindi a titolo di dolo unitamente alla rappresentante.
Sul quantum, i conteggi dell’associazione non trovano riscontro nella documentazione dell’erogazione, che prova per ciascuna annualità la sovvenzione di euro 25.000,00. La richiesta di considerare ora le spese effettivamente sostenute e di ricalcolare il disavanzo non può essere accolta: non spetta al giudice contabile valutare l’esito del procedimento amministrativo, né l’azione erariale ha lo scopo di vagliare la fondatezza delle istanze del privato, ma di ottenere la restituzione delle risorse illecitamente distratte. L’attribuzione è geneticamente illecita, con conseguente condanna alla restituzione dell’intero importo erogato e impossibilità di esercitare il potere riduttivo stante la condotta dolosa.
Nota della Redazione
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