Revoca dei contributi agricoli per difetto della qualifica di agricoltore in attività (Corte dei Conti Sez. I App. n. 184 del 21.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
La qualifica di agricoltore in attività, richiesta per accedere ai contributi della Politica Agricola Comune, non si esaurisce nel possesso formale della partita IVA in campo agricolo. Occorre la disponibilità effettiva delle superfici dichiarate, che difetta quando il richiedente non ha la materiale gestione dei terreni per i quali ha presentato la domanda di sostegno. Integra danno erariale la percezione di contributi pubblici conseguiti creando artificialmente le condizioni del sostegno, in contrasto con gli obiettivi del regime. Il giudice contabile può fondare l’accertamento della responsabilità sulle risultanze documentali e sugli esiti dei controlli, anche a campione, non efficacemente contestati dal presunto responsabile.

Il Fatto

La Procura regionale della Corte dei conti per il Trentino-Alto Adige ha citato un imprenditore agricolo chiedendo il risarcimento di un danno erariale di euro 64.895,53, oltre interessi e rivalutazione, in favore della Provincia autonoma di Trento. La contestazione riguardava l’illecita percezione, nel periodo 2014-2020, di contributi a valere sul Fondo Europeo Agricolo (FEASR), erogati nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale.

La Sezione giurisdizionale regionale per il Trentino-Alto Adige, con sentenza depositata il 21 luglio 2023, ha accolto integralmente la domanda, dichiarando la contumacia del convenuto. Questi ha proposto appello, lamentando l’errata esclusione della qualifica di agricoltore e della disponibilità dei terreni, sostenuta da contratti verbali di comodato.

La Motivazione della Corte

La Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello ha esaminato congiuntamente i due motivi, per la loro stretta connessione. L’appellante sosteneva di possedere la qualifica di agricoltore in attività per la sola titolarità della partita IVA agricola e per l’ubicazione delle superfici in zone montane, come previsto dall’art. 3, comma 2, del D.M. 18 novembre 2014, in attuazione dell’art. 4, paragrafo 1, lettera a), e dell’art. 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013.

La Corte ha ritenuto le censure non idonee a contrastare le risultanze documentali. La parte non ha confutato le contestazioni in ordine al fatto che la qualifica era inficiata dal possesso di una quota di circa il 20% dei terreni per i quali erano state presentate le domande di contributo. La superficie per la quale sussisteva disponibilità era pari a mq. 24.741, rispetto alla superficie dichiarata che si attestava poco al di sopra dei centomila metri quadrati.

Dalle indagini della Guardia di finanza, versate in atti, è emerso che l’appellante partecipava alla gestione dell’azienda agricola di proprietà del fratello al solo scopo di accedere ai contributi, nonostante l’azienda fosse soggetta a una procedura di esproprio. Tale situazione ha confermato l’assenza di un possesso effettivo delle superfici dichiarate e il mancato soddisfacimento del requisito fondamentale richiesto dalla normativa europea.

La Corte ha richiamato, in via generale, l’art. 30 del Regolamento CE 73/2009, secondo cui non sono erogati pagamenti ai beneficiari che abbiano creato artificialmente le condizioni necessarie per ottenere tali pagamenti, al fine di trarre un vantaggio contrario agli obiettivi del regime di sostegno, richiamando sul punto un proprio precedente (Sez. I App. n. 414/2022). L’appello è stato quindi respinto, con conferma della sentenza impugnata e liquidazione delle spese di giudizio in euro 64,00.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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