Estinzione del processo per mancato deposito delle prove di notifica (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 103 del 01.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo contabile, il ricorrente ha l’onere di depositare nella segreteria della sezione le prove dell’avvenuta notifica del ricorso entro il decimo giorno che precede la data di udienza, ai sensi dell’art. 155, comma 5 bis, c.g.c.. Il mancato assolvimento di tale onere determina l’estinzione del processo ex art. 111 c.g.c., rilevabile anche d’ufficio dal giudice. La declaratoria di estinzione preclude l’esame nel merito della domanda e non comporta condanna alle spese di giudizio. L’inattività della parte attrice sul piano processuale non è sanata dalla mancata costituzione delle amministrazioni intimate.
Il Fatto
Il ricorrente aveva adito la Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per il Lazio, chiedendo l’accertamento del diritto alla pensione di vecchiaia anticipata ex art. 24 d.l. 201/2011 a decorrere dal 01 dicembre 2021, a seguito di istanza di collocamento a riposo presentata il 14 maggio 2021. Nel medesimo ricorso domandava il riconoscimento del beneficio pensionistico ex art. 25 d.P.R. 1092/1973 per lo svolgimento di lavori insalubri o a contatto con sostanze nocive.
Il Ministero dell’Interno e l’INPS non si sono costituiti in giudizio. All’esito dell’udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.
La Motivazione della Corte
Il giudice unico ha rilevato in via preliminare e assorbente un vizio di natura processuale, indipendente dal merito della pretesa previdenziale. Il ricorrente non aveva osservato il disposto dell’art. 155, comma 5 bis, c.g.c., che impone di depositare in segreteria le prove dell’avvenuta notifica del ricorso entro il decimo giorno che precede la data di udienza.
La norma richiamata opera come condizione di procedibilità dell’azione: la sua inosservanza non è una mera irregolarità sanabile, ma incide sulla stessa possibilità di pervenire alla decisione di merito. Il giudice ha pertanto dichiarato l’estinzione del processo ex art. 111 c.g.c., senza esaminare le domande di pensione di vecchiaia anticipata e di riconoscimento del beneficio per lavori insalubri.
L’estinzione consegue automaticamente al mancato deposito, senza necessità di rilievo di parte o di eccezione avversaria. La declaratoria opera quindi anche in assenza di costituzione degli enti intimati, che nulla avevano eccepito sul punto.
Nessuna statuizione è stata resa in ordine alle spese di giudizio, su cui il giudice ha espressamente disposto il “nulla”. La decisione resta così circoscritta al piano dell’inammissibilità processuale, restando impregiudicato ogni profilo sostanziale della domanda.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.