Revoca patrocinio erariale e incarico a libero Foro non configurano danno (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 104 del 04.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il conferimento di un incarico di difesa a un legale del libero Foro, con contestuale revoca del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, non integra danno erariale quando la scelta sia sorretta da motivazione adeguata in ordine alla carenza di organico e alla ritenuta inerzia dell’Avvocatura erariale, e quando non sia provata la conoscenza, al momento della delibera, della pendenza del giudizio già introdotto dall’Avvocatura dello Stato. Il ricorso all’art. 107 del D.P.R. n. 616/1977 configura per le Regioni una mera facoltà, e non un obbligo, di avvalersi del patrocinio erariale; la revoca è ammessa con provvedimento motivato. La nullità del mandato dichiarata dal giudice civile non si traduce automaticamente in antigiuridicità della condotta del pubblico amministratore. La perdita di chance non è configurabile quando il giudice civile, in appello, abbia deciso la controversia nel merito rigettando le domande restitutorie e risarcitorie. Il danno da disservizio non sussiste in assenza delle due voci principali di danno.
Il Fatto
La Procura regionale per il Lazio ha convenuto in giudizio innanzi alla Sezione giurisdizionale il Presidente della Giunta regionale in carica all’epoca dei fatti, chiedendone la condanna al risarcimento di complessivi 551.853,98 euro in favore della Regione Lazio. L’addebito riguardava il conferimento, nel 2004, di un incarico di difesa a un legale del libero Foro, con contestuale revoca del patrocinio dell’Avvocatura Generale dello Stato, in un contenzioso civile contro il Comune di Roma per il rilascio di immobili occupati sine titulo.
Il mandato al legale esterno è stato dichiarato nullo dal giudice civile. La Procura ne ha tratto tre voci di danno: il compenso liquidato al professionista, la perdita di chance per il mancato ristoro giudiziale dell’occupazione illegittima e un danno da disservizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto ricostruito il quadro normativo sugli incarichi difensivi esterni, richiamando l’art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001 e il principio di autosufficienza organizzativa. Il conferimento a legali esterni resta praticabile solo in presenza di condizioni specifiche e motivate: carenza di struttura o di organico, complessità dei problemi, indicazione di contenuti, durata e proporzione del compenso. Tali presupposti sono stati ravvisati nella delibera del 2004, che richiamava la carenza di organico, la ritenuta inattività dell’Avvocatura erariale e l’adozione delle tariffe forensi al minimo.
Quanto alla veridicità del presupposto dell’inerzia dell’Avvocatura dello Stato, la Corte ha dato ragione alla difesa. La conoscenza della pendenza del giudizio è emersa solo nel maggio 2004, a seguito dell’eccezione di litispendenza sollevata dal Comune. L’indicazione del numero di ruolo generale nella procura alle liti è del giugno 2004, dunque successiva alla delibera di gennaio. Al momento della scelta, l’unico elemento noto era l’inerzia dell’Avvocatura Generale.
La Corte ha poi escluso la violazione dell’art. 43 del R.D. n. 1611/1933. Il patrocinio erariale per le Regioni è una facoltà e non un obbligo, secondo l’art. 107 del D.P.R. n. 616/1977 e l’art. 10 della legge n. 103/1979. L’attribuzione organica ed esclusiva richiede una delibera consiliare, nel caso assente: il ricorso del 1997 era riferito alla singola controversia. Anche a voler configurare un patrocinio autorizzato, l’art. 43 consente di non avvalersi dell’Avvocatura in casi speciali con delibera motivata, come avvenuto.
Sulla perdita di chance, la Corte ha rilevato che il giudice d’appello, pur dichiarando la nullità delle sentenze di primo grado, ha deciso la controversia nel merito, rigettando le domande restitutorie e risarcitorie. La statuizione è definitiva: nessun danno all’erario è configurabile. Il danno da disservizio è caduto con il rigetto delle due voci principali.
Nota della Redazione
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