Attività extramoenia non autorizzata: prescrizione, dolo e limiti del danno erariale (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 39 del 21.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di responsabilità amministrativa per danno erariale, il doloso occultamento del danno richiede un quid pluris rispetto alla mera commissione dolosa del fatto, ravvisabile anche in un comportamento omissivo rispetto ad atti dovuti per legge e idoneo a impedire la conoscibilità della condotta. Esso ricorre quando il dipendente ometta le comunicazioni e le autorizzazioni dovute all’amministrazione di appartenenza, non emetta fatture, non dichiari i compensi e riceva pagamenti solo in contanti, così precludendo ogni tracciabilità. In tal caso la prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento decorre non dal fatto dannoso, ma dalla data della sua scoperta. L’esercizio di attività libero professionale extramoenia non autorizzata integra, in rapporto di concorso formale, sia l’obbligo di riversamento dei compensi ex art. 53, commi 7 e 7-bis, d.lgs. n. 165/2001, sia la violazione del vincolo di esclusività, con conseguente restituzione integrale dell’indennità percepita. Il danno può essere accertato in via presuntiva solo nei limiti del periodo e della frequenza effettivamente provati, secondo il criterio del più probabile che non.

Il Fatto

La Procura regionale ha convenuto in giudizio un dirigente medico anestesista, in servizio con rapporto di esclusività presso una struttura ospedaliera, contestando tre autonome voci di danno: il mancato riversamento dei compensi percepiti per attività libero professionale extramoenia non autorizzata, la violazione del vincolo di esclusività con indebita percezione della relativa indennità e l’illecita sottrazione di farmaci ospedalieri. L’azione traeva origine da indagini di polizia giudiziaria, concluse con l’arresto del medico, che avevano accertato lo svolgimento sistematico di attività di sedazione presso uno studio dentistico a fronte di un compenso giornaliero in contanti.

Il convenuto ha eccepito la prescrizione delle domande per il periodo anteriore al quinquennio rispetto all’invito a dedurre e l’inammissibilità dell’atto di citazione per difetto dei requisiti probatori e di individuazione del soggetto danneggiato. Nel merito ha contestato la durata decennale della collaborazione e la sua sistematicità, chiedendo in subordine la limitazione del danno alle giornate accertate.

La Motivazione della Corte

La Corte ha respinto l’eccezione di prescrizione. Secondo l’art. 1, comma 2, l. n. 20/1994, il termine quinquennale decorre dal fatto dannoso ovvero, in caso di occultamento doloso, dalla scoperta. Richiamando la giurisprudenza contabile, il Collegio ha chiarito che l’occultamento esige un quid pluris rispetto al dolo dell’illecito e può realizzarsi anche mediante omissione di atti dovuti. Nella specie il medico ha omesso ogni comunicazione e richiesta di autorizzazione, non ha emesso fatture, non ha dichiarato i compensi e ha preteso pagamenti in contanti, impedendo la tracciabilità: la prescrizione decorre dunque dalla scoperta del danno, avvenuta con l’informativa di polizia giudiziaria.

Anche le eccezioni di inammissibilità sono state respinte. L’art. 86, comma 2, lett. f), c.g.c. non commina alcuna nullità per l’omessa indicazione degli elementi di prova, che resta questione di merito sull’assolvimento dell’onere probatorio. Il giudice può inoltre fondare il proprio convincimento sul materiale acquisito in sede penale, anche in assenza del vaglio dibattimentale. Quanto alla lett. d), l’erronea o incompleta indicazione dell’amministrazione danneggiata, se il soggetto è univocamente individuabile, costituisce falsa demonstratio rettificabile d’ufficio.

Nel merito la domanda è stata accolta solo parzialmente. La Corte ha ritenuto provata la collaborazione non occasionale, ma ha escluso la durata decennale: le dichiarazioni dei terzi collocano la frequenza costante solo dal 2021 e le intercettazioni dimostrano, nel periodo osservato, una presenza media di circa una volta a settimana. Il Collegio ha quindi circoscritto il danno al solo ultimo triennio, con presenza mono settimanale per undici mesi all’anno.

Su questa base ha quantificato il danno da mancato riversamento in euro 19.800,00 e quello da indebita percezione dell’indennità di esclusività in euro 51.330,00, ripartiti tra le strutture ospedaliere in proporzione ai rispettivi periodi di servizio. Ha escluso la non cumulabilità delle due poste, trattandosi di illeciti in concorso formale, ed ha accolto la domanda relativa alla sottrazione dei farmaci, provata dal rinvenimento dei materiali con stampigliatura ospedaliera, per euro 363,81.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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