Improcedibilità conti agenti riscossione solo per partite iscritte a ruolo (Corte dei Conti Sez. giur. Basilicata n. 87 del 31.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto dell’agente della riscossione l’improcedibilità per indeterminatezza delle poste opera solo con riguardo ai crediti fiscali iscritti a ruolo e non riscossi per inesigibilità, finché non sia spirato il termine perentorio per la presentazione della dichiarazione di inesigibilità, più volte prorogato per legge. Tale regola non si estende ai conti relativi a somme riscosse mediante versamenti diretti del contribuente, che costituiscono partite chiuse e consentono l’esame nel merito. Il discarico dell’agente presuppone che gli importi dei decreti di tolleranza riportati nel carico, anche negli esercizi successivi al 2020, siano documentati con l’esibizione dei decreti emessi e delle relative istanze di rimborso. Accertata la quadratura del conto e la correttezza della gestione, il giudice dichiara procedibili i conti e discarica l’agente contabile.
Il Fatto
La vicenda riguarda tre conti giudiziali resi dall’agente della riscossione per le entrate di una provincia, relativi agli esercizi 2019, 2022 e 2023. Il magistrato istruttore, nella relazione di deferimento, aveva prospettato l’improcedibilità dei giudizi, richiamando la giurisprudenza contabile secondo cui il conto del concessionario non può essere esaminato finché le sue poste non siano esattamente quantificabili, in pendenza del termine per la comunicazione di inesigibilità dei crediti iscritti a ruolo.
Con una precedente sentenza-ordinanza la Sezione aveva dichiarato improcedibile il solo conto relativo al 2023, perché privo di parificazione firmata digitalmente, disponendone il rideposito, e aveva invece dichiarato procedibili gli altri due, rimettendo gli atti al magistrato istruttore per gli accertamenti. Ridepositato il conto, il giudizio è tornato al Collegio su tutti e tre i conti, con richiesta di dichiararne la procedibilità e la regolarità, con conseguente discarico.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto la questione di procedibilità, riferibile a tutti i conti. La giurisprudenza richiamata àncora l’improcedibilità all’omessa definizione del discarico amministrativo dei soli crediti fiscali iscritti a ruolo e non riscossi per inesigibilità, il cui termine è fissato dall’art. 19 d.lgs. n. 112/1999 ed è stato più volte prorogato, da ultimo con l’art. 1, comma 253, legge n. 197/2022.
Nel caso concreto, però, la documentazione prodotta dall’agente dimostra che le poste dei conti afferiscono a versamenti diretti dei contribuenti, effettuati senza iscrizione a ruolo. Viene così meno il presupposto stesso dell’improcedibilità: trattandosi di partite chiuse, la questione non si pone e i conti devono dichiararsi procedibili.
Nel merito, la Corte affronta il tema del computo del debito iniziale e finale in relazione ai decreti di tolleranza. L’agente ha chiarito che, a partire dal 2020, venute meno le modalità transitorie previste dall’art. 57-bis d.lgs. n. 112/1999, la restituzione delle somme anticipate avviene in modo automatico, senza emissione di decreti. La circostanza è confermata dal fatto che nei conti del 2022 e del 2023 l’importo delle tolleranze è identico all’inizio e alla fine dell’esercizio, sì che non se ne richiede l’esibizione.
Resta però necessario documentare le tolleranze ancora riportate nel carico, riferibili agli esercizi fino al 2020. Per il conto del 2019 risultano emessi decreti per un importo complessivo corrispondente alla differenza tra le vigenze iniziale e finale, con le relative istanze di rimborso. Il magistrato istruttore ha verificato carico e scarico senza riscontrare discordanze.
Preso atto della quadratura dei conti e della correttezza della gestione, la Sezione dichiara procedibili i tre conti e dispone il discarico dell’agente contabile. Nulla per le spese, non essendosi costituito difensore.
Nota della Redazione
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