Danno erariale da falso diploma: prestazione non qualificata e valutazione equitativa (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 45 del 09.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativa per le retribuzioni percepite in forza di un titolo di studio falso, la violazione delle norme che presiedono all’accesso agli impieghi pubblici è suscettibile di comportare la nullità del contratto per illiceità della causa o dell’oggetto. Tuttavia il danno erariale non coincide automaticamente con l’intero importo corrisposto. Quando le mansioni svolte non richiedono una prestazione professionale altamente qualificata, il Giudice contabile deve accertare in concreto l’utilità conseguita dall’Amministrazione, non potendo azzerare il valore del lavoro prestato. Il quantum va determinato con valutazione equitativa, secondo il grado di inadeguatezza della prestazione resa rispetto a quella attesa.
Il Fatto
La Procura regionale contabile ha citato in giudizio un collaboratore scolastico per sentirlo condannare al pagamento di euro 40.825,67 in favore del Ministero dell’Istruzione e del Merito. L’importo corrisponde alle retribuzioni percepite negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e fino al 21 gennaio 2021, in forza di sei contratti a tempo determinato stipulati presso istituti scolastici piemontesi.
Alla base dell’assunzione vi era un diploma professionale conseguito presso un istituto della provincia di Salerno, con il punteggio di 100/100, al termine dell’anno scolastico 2012/2013, nella sessione straordinaria dell’agosto 2013. Il diploma era stato utilizzato per l’inserimento nelle graduatorie del personale ATA per il triennio 2017/2020. Il convenuto non si è costituito in giudizio, pur avendo presentato deduzioni in sede istruttoria senza chiedere di essere ascoltato.
La Motivazione della Corte
La Sezione dichiara preliminarmente la contumacia del convenuto, non costituitosi nonostante la regolarità della notifica effettuata al domicilio eletto presso il difensore, ai sensi dell’art. 88, comma 5, c.g.c. Nel merito, la domanda è accolta nei limiti che seguono.
Quanto alla falsità del titolo, il Collegio valorizza gli elementi indiziari delle informative di polizia giudiziaria: il rinvenimento di oltre cinquanta pergamene in bianco con timbro a secco presso l’istituto; la circostanza che nessuna sessione straordinaria risultava richiesta al protocollo dell’Ufficio scolastico regionale; il disconoscimento delle firme sui verbali da parte del Presidente della commissione e di otto docenti. Il possesso della pergamena in questione era già stato assegnato ad altro istituto. Secondo la regola del “più probabile che non”, richiamata dalle Sezioni Unite n. 576/2008, la falsità del diploma e la piena consapevolezza del convenuto risultano provate: la condotta è qualificata come dolosa, avendo egli dichiarato di possedere un titolo mai conseguito per ottenere gli incarichi di supplenza.
La falsa indicazione di un titolo abilitante esclude di per sé l’accesso alle graduatorie e rende illegittime le supplenze conferite. Sul piano causale la condotta è determinante per il collocamento in graduatoria e per il vantaggio economico conseguito. La Sezione richiama l’orientamento contabile maggioritario secondo cui la violazione dei precetti in materia di buon andamento (artt. 97, 33, comma 5, e 36 Cost.) comporta la nullità del contratto per illiceità della causa o dell’oggetto (art. 1418 cod. civ.), senza che possa riconoscersi alcuna utilitas per la prestazione resa senza idoneo titolo (Corte conti, Sez. II App., n. 159/2024).
Tale indirizzo, tuttavia, va adattato alle peculiarità della fattispecie. Esso trova piena giustificazione per prestazioni altamente qualificate (Corte conti, Sez. II App., n. 7/2022), ma deve essere diversamente declinato per mansioni come quelle di collaboratore scolastico, limitate alla sorveglianza e pulizia degli spazi e alla vigilanza sugli alunni. In tali casi il Giudice deve valutare in concreto l’effettiva utilità pubblica della prestazione e può rideterminare il quantum del danno. L’assenza del titolo ha privato l’Amministrazione della prestazione di miglior livello, che sarebbe stata resa dal candidato pretermesso: non si tratta di applicare l’art. 2126 cod. civ., disciplina del sinallagma privatistico, ma di accertare il danno patito dalla P.A. e l’utilità ricevuta.
Riconosciuta una qualche utilità, la sua quantificazione è rimessa a valutazione equitativa ex art. 1226 cod. civ. Tenuto conto della natura non elevata delle mansioni, il Collegio stima equo un danno da minor qualità della prestazione pari al 75% della retribuzione, corrispondente a euro 30.619,25, con il residuo riconosciuto come utilità dell’Amministrazione. La somma è già rivalutata, con interessi legali dalla pubblicazione al saldo, e il convenuto è condannato alle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1226 c.c. – Valutazione equitativa del danno
- Art. 1418 c.c. – Cause di nullità del contratto
- Art. 2126 c.c. – Prestazione di fatto con violazione di legge