Reddito di cittadinanza e difetto di giurisdizione della Corte dei conti (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 273 del 14.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di reddito di cittadinanza la giurisdizione appartiene al giudice ordinario e non alla Corte dei conti. Il percettore del beneficio non è legato all’amministrazione erogatrice da alcun rapporto di servizio, poiché difettano il vincolo di destinazione delle risorse pubbliche a uno scopo pubblicistico e l’obbligo di attivazione e rendicontazione a carico del percipiente. La sola natura pubblicistica del denaro erogato non basta a radicare la giurisdizione contabile. Ne consegue che la domanda di risarcimento del danno erariale per indebita percezione del beneficio va proposta davanti al giudice ordinario, innanzi al quale la causa va riassunta.
Il Fatto
La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Campania citava in giudizio il percettore del reddito di cittadinanza, chiedendone la condanna al risarcimento del danno erariale quantificato in € 21.170,12, oltre rivalutazione, interessi e spese. L’attore erariale contestava la indebita percezione del beneficio, conseguente alla violazione degli obblighi prescritti dal decreto legge n. 4 del 28.1.2019, convertito nella legge n. 26 del 28.03.2019.
La vicenda traeva origine da una segnalazione della Procura della Repubblica: dalle indagini sarebbe emerso che il convenuto era titolare di un patrimonio immobiliare di valore superiore a € 30.000. Nelle istanze tese alla concessione del beneficio egli avrebbe omesso di rappresentare tali dati nella dichiarazione sostitutiva unica prodromica alla definizione dell’Isee, offrendo così una rappresentazione non veritiera della propria situazione patrimoniale. Il convenuto non si costituiva e la causa veniva trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina d’ufficio la questione della corretta perimetrazione dei confini di cognizione tra giudice ordinario e giudice contabile. Rileva che la questione è di puro diritto e di natura processuale, implicitamente ricompresa nel thema decidendum, e che pertanto non è necessario provocare sul punto il preventivo contraddittorio delle parti, non trovando applicazione la regola sull’art. 101 c.p.c. richiamato dall’art. 7 del c.g.c.
Il Collegio prende posizione contro la decisione della Seconda sezione centrale d’Appello n. 468 del 28.10.2022, che aveva affermato la giurisdizione contabile in materia, e conferma il consolidato orientamento della Sezione, che riconosce la giurisdizione del giudice ordinario. Dirimente è la mancanza del rapporto di servizio tra il percettore del reddito di cittadinanza e l’amministrazione erogatrice.
Richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite (tra cui n. 4511 del 2006, n. 22513 del 2006, n. 13245 del 2019 e n. 12664 del 2023), la Corte ricorda che il rapporto di servizio va valutato in senso ampio e sussiste quando il privato sia vincolato alla gestione di pubblico denaro secondo un programma imposto dall’amministrazione, con inserimento funzionale nell’iter procedimentale. Occorrono tre requisiti contestuali: provenienza pubblica delle risorse; vincolo funzionale di destinazione a uno scopo pubblicistico con annessa attività gestoria; obbligo di attivazione e rendicontazione a carico del percipiente.
Applicando tali criteri, il Collegio esclude che il reddito di cittadinanza integri un simile collegamento funzionale. Pur nella sua definizione ampia, la misura assume una conformazione prioritaria di carattere assistenziale: essa non conferisce al destinatario alcuna gestione di risorse pubbliche, difettando il vincolo di destinazione e l’obbligo di rendicontazione. L’inserimento nel mondo del lavoro resta obiettivo esterno di politica legislativa, che si aggiunge al contrasto alla povertà.
Il privato non risulta dunque compartecipe fattivo di un programma definito dalla pubblica amministrazione per la realizzazione di un interesse pubblico (Cass. Sez. Un. n. 22652 del 2008, n. 9846 del 2011). Il Collegio declina perciò la giurisdizione in favore del giudice ordinario, davanti al quale la causa va riassunta nei modi e nei termini di cui all’art. 17 c.g.c., dichiarando la contumacia del convenuto e nulla per le spese, trattandosi di pronuncia in rito.
Nota della Redazione
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