Responsabilità contabile dell’economo per danno da forniture alterate (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 106 del 11.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativo-contabile per danno erariale derivante da forniture di beni, risponde a titolo di dolo l’economo che, nella qualità di responsabile del procedimento e con la responsabilità gestionale del magazzino, attesti sistematicamente su ordini e fatture la regolare esecuzione della fornitura e la corrispondenza dei prezzi a quelli di aggiudicazione, in presenza di una reiterata alterazione dei prezzi unitari e delle quantità. Non è ravvisabile invece né il dolo né la colpa grave in capo al direttore amministrativo che si sia limitato a sottoscrivere le determine di liquidazione delle fatture, quando le modalità fraudolente di causazione del danno e il suo ruolo organizzativo non consentano di presumere la consapevolezza dell’alterazione. La sentenza di patteggiamento resta rimessa al libero apprezzamento del giudice contabile e non costituisce prova della responsabilità, anche dopo la riforma dell’art. 445 c.p.p. Infine, la domanda di risarcimento del danno all’immagine è soggetta alla disciplina vigente al momento del perfezionamento del fatto dannoso.

Il Fatto

La Procura regionale ha convenuto in giudizio due soggetti, rispettivamente economo e direttore amministrativo presso un’azienda sanitaria locale, chiedendone la condanna al pagamento, a titolo di dolo, della somma complessiva di € 133.733,65, oltre a € 40.000,00 per danno all’immagine a carico del solo direttore. Secondo l’accusa, negli appalti per l’acquisto di prodotti monouso erano state realizzate condotte illecite consistenti nella moltiplicazione per dieci dei prezzi unitari di aggiudicazione nelle fatture, poco visibili perché espressi in centesimi, e, dal 2012, nella fornitura di quantità inferiori a quelle ordinate e pagate.

La Procura ha richiamato la condanna a pena patteggiata di uno dei convenuti e il rinvio a giudizio dell’altro, oltre alla restituzione parziale delle somme da parte della ditta fornitrice. Le difese hanno contestato l’elemento psicologico, eccepito la prescrizione e chiesto in subordine la riduzione della quota di danno con il beneficio della preventiva escussione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto pacifica la sussistenza del danno, realizzatosi mediante due modalità: la modifica dei prezzi unitari e quella delle quantità. L’amministrazione ha liquidato alla ditta aggiudicataria un importo superiore a quello oggetto dell’aggiudicazione, come nel caso di bicchieri di carta aggiudicati a un prezzo unitario fatturato e pagato in misura dieci volte superiore.

Quanto alla posizione dell’economo, la Corte ha valorizzato la sua qualità di responsabile del procedimento e la responsabilità gestionale del magazzino ai sensi del regolamento di contabilità. La sistematica alterazione dei prezzi e delle quantità e le modalità della condotta inducono a ritenere che l’economo abbia dolosamente attestato la corrispondenza del prezzo e delle quantità. Non rilevano né la necessità di un controllo fisico in magazzino né l’omessa segnalazione del magazziniere, poiché la gestione del magazzino rientrava tra i compiti dell’economo, tenuto a ispezioni anche a campione. La condanna a pena patteggiata costituisce solo un elemento che rafforza l’autonoma valutazione del giudice, restando il patteggiamento rimesso al libero apprezzamento, anche dopo la riforma dell’art. 445 c.p.p.

Sul danno all’immagine, il Collegio ha osservato che l’azione poteva essere esercitata, in base all’art. 17, comma 30-ter, del d.l. n. 78/2009, nei soli casi previsti dall’art. 7 della legge n. 97/2001, ovvero per i delitti contro la pubblica amministrazione, a seguito di sentenza passata in giudicato. La norma, abrogata dall’art. 4 dell’allegato 3 del d.lgs. n. 174/2016, ha natura sostanziale: l’art. 51, comma 7, c.g.c. non può quindi applicarsi retroattivamente. Poiché il convenuto non è stato condannato per un delitto rientrante nel capo I del titolo II del libro II del codice penale, la domanda è stata rigettata.

Con riferimento al direttore amministrativo, la Corte ha escluso sia il dolo sia la colpa grave, tenuto conto delle modalità di causazione del danno e del suo ruolo. Non assumono rilievo eventuali violazioni formali nella procedura di appalto. Il Collegio ha quindi rigettato la domanda nei suoi confronti, condannando l’economo al risarcimento di € 133.733,65, oltre rivalutazione e interessi, e liquidando le spese di lite in favore del direttore.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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