Prescrizione e danno all’immagine del magistrato corrotto (Corte dei Conti Sez. giur. Toscana n. 33 del 11.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nella responsabilità amministrativa per danno erariale cagionato da condotte penalmente rilevanti, il termine quinquennale di prescrizione decorre dal momento in cui l’amministrazione danneggiata acquisisce una conoscenza specifica e concreta del danno, che può coincidere con l’ordinanza di applicazione di misura cautelare, non essendo sufficiente la sola conoscibilità astratta. La sospensione della prescrizione prevista dall’art. 17, comma 30-ter, d.l. n. 78/2009 opera esclusivamente per la posta del danno all’immagine, per la quale la sentenza penale di condanna deve essere passata in giudicato. Le singole poste risarcitorie seguono autonomi momenti di decorrenza, in coerenza con l’art. 2935 cod. civ.
Il Fatto
La Procura regionale ha convenuto in giudizio una pluralità di soggetti per il risarcimento di un danno complessivo di oltre quattro milioni di euro in favore del Ministero della Giustizia e del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Secondo la prospettazione, un magistrato, nell’esercizio delle funzioni presso un tribunale, avrebbe costituito un’associazione per delinquere finalizzata ad appropriarsi di somme derivanti da amministrazioni di sostegno e curatele di eredità giacenti e ad ottenere l’aggiudicazione di immobili a prezzi vantaggiosi in aste giudiziarie.
Alcuni convenuti hanno chiesto la definizione agevolata ai sensi dell’art. 130 c.g.c.; nei confronti di altri il giudizio penale si è concluso con sentenza di patteggiamento, divenuta definitiva. Il procedimento contabile è proseguito nei confronti di due soli convenuti: il magistrato e un consulente tecnico incaricato di una stima nell’ambito di un’eredità giacente. Quest’ultimo è stato assolto in sede penale con formula piena.
La Motivazione della Corte
Quanto alla posizione del magistrato, il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di prescrizione. La difesa individuava il dies a quo nella data dell’arresto; la Procura lo collocava nel rinvio a giudizio o, per il danno all’immagine, nel passaggio in giudicato della sentenza penale. La Corte accoglie parzialmente l’eccezione, richiamando l’art. 1, comma 2, legge n. 20/1994, che àncora la decorrenza, in caso di occultamento doloso, alla data di scoperta del danno.
La conoscenza specifica e concreta del danno si è realizzata con l’ordinanza cautelare e la diffusione della notizia, con informativa ex art. 129 disp. att. cod. proc. pen. trasmessa ai Ministeri. Da gennaio 2018 decorre dunque la prescrizione per il danno diretto, il danno da disservizio e la lesione del rapporto sinallagmatico, risultando la domanda prescritta. La sospensione invocata dalla Procura non è estensibile, perché la norma presuppone il giudicato penale solo per il danno all’immagine.
Le residue poste non prescritte riguardano la percezione indebita dello stipendio e il danno all’immagine. La Corte respinge l’eccezione di incapacità di intendere e di volere: in ambito civilistico l’imputabilità ex art. 2046 cod. civ. si presume e l’onere probatorio grava su chi la eccepisce. Il disturbo bipolare allegato non prova l’assenza totale di autodeterminazione per l’intero periodo delle condotte.
Sul danno patrimoniale, è documentata la percezione dell’intero stipendio anziché dell’assegno alimentare, con un debito residuo provato dalla nota di messa in mora; nessun legittimo affidamento può invocarsi dopo il provvedimento disciplinare. Quanto al danno all’immagine, la Corte richiama la natura di presunzione semplice del criterio del duplum ex art. 1, comma 1-sexies, legge n. 20/1994 e quantifica in via equitativa il vantaggio conseguito, applicando il triplo in ragione della gravità oggettiva e soggettiva dei fatti.
Nei confronti del consulente, la Corte afferma la sussistenza della giurisdizione contabile per il rapporto di servizio, ma rigetta la domanda per difetto di prova della sottostima e dell’esercizio illecito delle funzioni, confermata dall’esito assolutorio del giudizio penale.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 2046 c.c. – Imputabilità del fatto dannoso
- Art. 2935 c.c. – Decorrenza della prescrizione
- Art. 129 c.p.p. – Obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità